Art. 9. Presentazione dei documenti 1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti previsti per l'accesso, tenuto conto delle dichiarazioni aventi validita' illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione alla procedura, sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla data di stipula del contratto, pena la risoluzione del contratto stesso, le seguenti dichiarazioni sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati: a) dichiarazione sostitutiva di certificazioni attestante il possesso dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei mesi dalla data di presentazione della domanda: cittadinanza; godimento dei diritti civili e politici (ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste elettorali) con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; mancanza di condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze); b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad incompatibilita' e cumulo di impieghi di cui all'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Le dichiarazioni sostitutive di cui ai predetti punti a) e b) sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita'; c) certificato in bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da un medico militare attestante l'idoneita' fisica. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne menzione con la dichiarazione che essa non e' tale da menomare l'attitudine dell'aspirante stesso e al normale e regolare rendimento di lavoro. Tale documento deve essere in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di effettiva assunzione in servizio ovvero alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso. 2. Qualora gli stati, le qualita' personali e i fatti siano documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorita' dello Stato estero, i medesimi debbono essere corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale. 3. I certificati rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. 4. Agli atti e documenti di cui al precedente comma redatti in lingua straniera deve essere allegata una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 5. I documenti si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine sopra indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. 6. Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro trenta giorni decorrenti dalla data di ricezione dell'invito, pena la risoluzione del contratto, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.