Art. 3.

                 Domanda e termine di presentazione

    1.  La  domanda  di  ammissione  ad  ogni  procedura  deve essere
presentata,  a  pena  di  esclusione,  entro il termine perentorio di
giorni   trenta  a  decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  decreto  nella  Gazzetta Ufficiale - 4a
serie speciale - della Repubblica italiana.
    2.  Qualora  il  termine  di  scadenza  indicato  cada  in giorno
festivo, la scadenza e' prorogata al primo giorno feriale utile.
    3.  La domanda deve essere scritta in modo chiaro e assolutamente
leggibile,  sottoscritta  e  indirizzata  al direttore amministrativo
dell'Universita'  degli  studi  di  Genova  -  Dipartimento  gestione
risorse  umane  e  organizzazione - Servizio organico, reclutamento e
mobilita'  -  via  Balbi,  5.  La sottoscrizione della domanda non e'
soggetta ad autenticazione. La domanda stessa deve essere redatta, in
carta  semplice,  preferibilmente  su apposito modello - allegato "B"
che fa parte integrante del presente avviso di selezione, disponibile
presso  la sede dell'amministrazione centrale, via Balbi 5, ovvero al
seguente indirizzo telematico: http://www.unige.it/concorsi
    4. E'   consentito  redigere  la  domanda  anche  utilizzando  la
fotocopia  della pagina della Gazzetta Ufficiale in cui e' pubblicato
l'allegato  "B"  fac-simile  della  domanda  purche'  sia  chiara  ed
integrale.
    5.  La  domanda  puo'  essere presentata direttamente al predetto
servizio che rilascera' apposita ricevuta.
    6.  La domanda puo' anche essere inviata a mezzo raccomandata con
avviso  di  ricevimento,  all'indirizzo  sopra  indicato. In tal caso
fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
    7.   Non   saranno   prese   in  considerazione  le  domande  non
sottoscritte,  quelle  prive  dei  dati  anagrafici e quelle che, per
qualsiasi causa, dovessero essere prodotte a questa Universita' oltre
il termine sopra indicato.
    8.  Tutte  le  comunicazioni  riguardanti  le procedure selettive
verranno  inoltrate  agli  interessati  a  mezzo  di raccomandata con
avviso di ricevimento.
    9.  Nella domanda il candidato deve dichiarare il proprio cognome
e nome, data, luogo di nascita, codice fiscale e residenza nonche':
      a) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea;
      b) se   cittadino  italiano  di  essere  iscritto  nelle  liste
elettorali,  precisandone  il  comune  ed  indicando  eventualmente i
motivi  della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; se
cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea di godere dei
diritti   civili   e  politici  nello  stato  di  appartenenza  o  di
provenienza ovvero i motivi del mancato godimento;
      c) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne  riportate,  indicando gli estremi delle relative sentenze e
gli eventuali procedimenti penali pendenti;
      d) il  possesso del titolo di studio indicato nell'allegato "A"
al  presente bando per ciascuna procedura selettiva ovvero del titolo
di  studio  conseguito  all'estero riconosciuto equipollente a quelli
previsti  in  base  ad  accordi internazionali, ovvero alla normativa
vigente;
      e) se cittadino italiano: la posizione relativa all'adempimento
degli obblighi militari;
      f) gli    eventuali    servizi    prestati   presso   pubbliche
amministrazioni  e  le cause di risoluzione di precedenti rapporti di
impiego;
      g) di  non  essere  stato  destituito  dall'impiego  presso una
pubblica  amministrazione  per persistente insufficiente rendimento e
di  non  essere  stato  dichiarato decaduto da un impiego statale, ai
sensi  dell'art. 127  lettera  d)  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
      h) se  cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione europea:
di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
    10.  La  mancanza  delle  dichiarazioni  di  cui  al  precedente,
comma 9,  lettere  b),  d),  e  g),  comportera'  l'esclusione  dalla
procedura.
    11.  Le  dichiarazioni  formulate nella domanda sono da ritenersi
rilasciate  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
28 dicembre  2000,  n. 445, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001.
    12. Il candidato e' tenuto ad allegare alla domanda una fotocopia
non  autenticata  di  un  documento di identita' e tutti i titoli che
ritiene  utili  ai  fini della valutazione da parte della commissione
esaminatrice.
    13.  I  titoli, comprese le pubblicazioni, devono essere prodotti
in   carta  semplice  e  possono  essere  in  originale  o  in  copia
autenticata.  Le  copie  delle  pubblicazioni, degli atti o documenti
conservati  o  rilasciati  da una pubblica amministrazione nonche' le
copie  di  titoli  di  studio  o di servizio da allegare alla domanda
possono  altresi'  essere dichiarate conformi all'originale, mediante
dichiarazione   sostitutiva   dell'atto  di  notorieta'  (modulo  "C"
allegato).  Il candidato deve utilizzare un modulo per ciascun titolo
presentato,  comprese  le pubblicazioni, di cui intende dichiarare la
conformita'  all'originale,  allegandolo  al  titolo stesso. Puo', in
alternativa,   produrre   dichiarazione   cumulativa  di  conformita'
all'originale  dei  titoli  presentati, comprese le pubblicazioni. In
tal  caso  la dichiarazione deve contenere precise indicazioni atte a
identificare i titoli stessi.
    14.  Il candidato puo' altresi' dimostrare il possesso dei titoli
(escluse  le  pubblicazioni)  mediante  le  dichiarazioni di cui agli
articoli 46  e  seguenti  del  citato  decreto  del  Presidente della
Repubblica  n. 445/2000  che  consentono di sostituire sia le normali
certificazioni  rilasciate da pubbliche amministrazioni sia l'atto di
notorieta' per tutti gli stati, qualita' personali e fatti che sono a
diretta conoscenza dell'interessato (modulo "C" allegato).
    15.  Le  stesse  modalita'  previste  ai  commi  precedenti per i
cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea.
    16.  Qualora  gli  stati,  le  qualita' personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    17. I certificati attestanti i titoli rilasciati dalle competenti
autorita'  estere  debbono  essere conformi alle disposizioni vigenti
nello  Stato stesso. Le firme sugli stessi debbono essere legalizzate
dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero.
    18.  Ai  titoli  di  cui  al  comma precedente, redatti in lingua
straniera,  deve  essere  allegata una traduzione in lingua italiana,
certificata    conforme   al   testo   straniero   dalla   competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale.
    19.  Nell'ambito  dei  titoli  le  pubblicazioni  debbono  essere
allegate alla domanda e corredate da elenco e possono essere prodotte
in  originale,  in  copia  autenticata  ovvero  in  copia  dichiarata
conforme  all'originale  mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto
di  notorieta'.  Per  i  lavori stampati all'estero deve risultare la
data  e  il  luogo  di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia
debbono  essere  adempiuti  gli  obblighi  previsti  dall'art. 1  del
decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660 di seguito
riportato:  "Ogni  stampatore  ha  l'obbligo  di consegnare, per ogni
qualsivoglia  suo  stampato  o  pubblicazione, quattro esemplari alla
Prefettura  della provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed
un esemplare alla locale Procura della Repubblica".
    20.  Le  pubblicazioni  debbono essere presentate nella lingua di
origine  e  tradotte  in  lingua  italiana  solo se redatte in lingua
diversa  da  quella/e  prevista/e  nella  prova orale della procedura
selettiva cui si riferiscono; tale traduzione deve essere certificata
conforme   al   testo   straniero   dalla  competente  rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    21.  Le  pubblicazioni  redatte  in collaborazione possono essere
considerate  come  titoli  utili  solo  ove sia possibile scindere ed
individuare   l'apporto   dei  singoli  autori,  in  modo  che  siano
valutabili, a favore del candidato, per la parte che lo riguarda.
    22.  Non  e'  consentito  il riferimento a titoli o pubblicazioni
presentati  presso  questa  od  altre  amministrazioni,  o  a  titoli
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altra procedura.
    23.  L'amministrazione  si  riserva  la  facolta' di procedere ad
idonei  controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni
sostitutive  di  certificazioni  e di atto di notorieta'. Qualora dal
controllo  sopra  indicato  emerga  la  non veridicita' del contenuto
delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguenti  al  provvedimento emanato sulla base della dichiarazione
non  veritiera, fermo restando le disposizioni di cui all'art. 76 del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 445/2000, in merito alle
sanzioni  previste  dal  codice  penale  e  dalle  leggi  speciali in
materia.
    24.  L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato   ricevimento   di   comunicazioni,   qualora   esso  dipenda
dall'inesatta  indicazione del recapito da parte del candidato ovvero
dall'omessa,  o  tardiva,  comunicazione del mutamento dell'indirizzo
indicato  nella  domanda,  ne'  per  gli eventuali disguidi postali o
telegrafici  o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito,
o a forza maggiore.