Art. 6.

Nomina  della  commissione  esaminatrice,  formazione ed approvazione
                          della graduatoria

    1. La commissione esaminatrice di ciascuna procedura selettiva e'
nominata  con  decreto del direttore amministrativo ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
    2.  Espletate  le  prove della procedura selettiva la commissione
forma  la  graduatoria  secondo  l'ordine  decrescente  del punteggio
complessivo  tenuto  conto  che  lo  stesso  e' pari a 90 punti cosi'
suddivisi:
      sessanta punti per le prove d'esame;
      trenta punti per i titoli.
    3.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno  18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 18/30.
    4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
      media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
      punti conseguiti nella prova orale;
      punti attribuiti ai titoli.
    5.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28,
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
    6.  Ai  sensi  dell'art. 13  del  regolamento  e  con  le  stesse
modalita'  di  cui  ai  precedenti  commi, e' formata una graduatoria
utilizzabile  per  assunzioni  a tempo determinato, senza pregiudizio
rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
    7.  Le  procedure  devono  concludersi  entro sei mesi dalla data
della  riunione  preliminare  della commissione, salvo che il ritardo
dipenda  da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
    8.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    9.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a serie
speciale.  Dalla  data  di  pubblicazione  di detto avviso decorre il
termine  per  l'eventuale  impugnazione.  La  graduatoria  definitiva
rimane  efficace  per  un  termine di ventiquattro mesi dalla data di
pubblicazione  dell'avviso in Gazzetta Ufficiale. Il suddetto termine
e'  prorogato  di un anno ai sensi dell'art. 19, comma 1, della legge
28 dicembre 2001, n. 448.