Art. 6. Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato 1. L'assunzione in servizio e' condizionata alla verifica della copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di cui alle leggi finanziarie nel tempo vigenti. Stante la suddetta condizione l'amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in parola. 2. Il candidato, utilmente collocato nella graduatoria a tempo indeterminato, stipula con l'Universita' degli studi di Genova un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato. 3. La determinazione dell'universita' di costituire tale rapporto di lavoro viene formalmente notificata all'interessato. 4. La mancata assunzione del servizio nella data stabilita comporta l'immediata risoluzione del rapporto di lavoro, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. 5. Il periodo di prova e' determinato secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.C.N.L. del personale del comparto universita'. 6. Ai lavoratori assunti si applica il trattamento economico previsto per la categoria C, posizione economica C/1, nonche' quello normativo previsto dal C.C.N.L. sopra citato. 7. Nel caso in cui il vincitore sia gia' dipendente dell'ateneo, puo' essere costituito un ulteriore rapporto di lavoro mediante utilizzazione della graduatoria, nei tempi di validita' consentiti, ferme restando le condizioni di cui al comma 1 del presente articolo, su richiesta motivata del titolare della struttura interessata e attraverso la necessaria integrazione finanziaria consolidata da parte della struttura medesima.