Art. 9. Trattamento dati personali Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e provvedimenti attuativi, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'ufficio del personale per le finalita' di gestione dell'avviso e saranno trattati presso la medesima unita' operativa anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini propri della procedura concorsuale e della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l'esclusione dall'avviso. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente agli uffici interessati allo svolgimento dell'avviso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata legge tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Il candidato nel testo della domanda di partecipazione all'avviso dovra' dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali.