Art. 9.

                     Trattamento dati personali

    Ai  sensi  dell'art. 10,  comma 1,  della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  e  provvedimenti  attuativi,  i  dati  personali forniti dai
candidati  saranno  raccolti  presso  l'ufficio  del personale per le
finalita'  di  gestione  dell'avviso  e  saranno  trattati  presso la
medesima   unita'   operativa   anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione  del  rapporto  di  lavoro, per finalita' inerenti alla
gestione del rapporto medesimo.
    Il  conferimento  dei  dati  e' obbligatorio ai fini propri della
procedura   concorsuale   e   della   valutazione  dei  requisiti  di
partecipazione pena l'esclusione dall'avviso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
agli uffici interessati allo svolgimento dell'avviso o alla posizione
giuridico-economica del candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    Il candidato nel testo della domanda di partecipazione all'avviso
dovra' dichiarare il consenso al trattamento dei dati personali.