Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 5  dei  bandi  di valutazione comparativa, i
candidati,  entro  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  del presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale, sono tenuti ad inviare al Magnifico
Rettore dell'Universita' di Pisa Lungarno Pacinotti, 44 - Pisa, tutti
i  titoli  contenuti  nell'elenco di cui all'articolo 4 lett. B degli
stessi  bandi  e,  tra le pubblicazioni presenti nel relativo elenco,
quelle  che i candidati ritengono piu' significative ed utili ai fini
della valutazione comparativa.
    Sui  plichi  contenenti i titoli e le pubblicazioni devono essere
indicati  chiaramente:  il  codice del bando, la sigla ed il nome del
settore  scientifico  disciplinare,  la  qualifica  per  la  quale si
intende  concorrere,  il  numero  dei  posti, nonche' nome, cognome e
recapito scelto ai fini delle valutazioni comparative.
    Ai  sensi  dell'art. 7  degli stessi bandi i componenti designati
dalle  Facolta',  entro  lo  stesso  termine di cui al, comma 1, sono
tenuti   ad   effettuare  la  prima  convocazione  della  commissione
giudicatrice  che  si  terra'  comunque  decorso il termine di trenta
giorni di cui sopra nel corso della quale provvedono a:
    1) eleggere il presidente e il segretario verbalizzante;
    2)  stabilire  i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  dei
candidati.