Art. 14. Graduatoria della prova preliminare ed ammissione alle prove scritte Acquisite le risposte di tutti i candidati, la graduatoria e' formata dal sistema informatico sulla base del punteggio assegnato alle risposte ed e' resa pubblica mediante affissione nei locali del Ministero della giustizia. Di tale adempimento sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - che sara' indicata nel medesimo decreto con cui e' stabilito il diario della prova preliminare di cui all'art. 13 che precede. Qualora sia stata disposta l'ammissione con riserva di tutti i candidati, coloro che, in sede di verifica delle domande di partecipazione, saranno esclusi dal concorso, verranno espunti dalla predetta graduatoria. All'esito delle predette operazioni, sono ammessi alle prove scritte 1750 candidati, numero pari a cinque volte i posti messi a concorso. Sono comunque ammessi alle prove scritte i candidati che hanno riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto utile della graduatoria. Ai candidati utilmente collocati in graduatoria l'ammissione alle prove scritte e' comunicata mediante pubblicazione del relativo elenco, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove scritte, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale "Concorsi ed esami" - che sara' indicata nel decreto con cui e' stabilito il diario della prova preliminare di cui all'art. 13 che precede. Sono esonerati dalla prova preliminare ed ammessi alle prove scritte, oltre il previsto limite numerico dei candidati: a) i magistrati militari, amministrativi o contabili; b) i procuratori e gli avvocati dello Stato; c) coloro che hanno conseguito l'idoneita' in uno degli ultimi tre concorsi espletati in precedenza. Il mancato superamento della prova preliminare non da' luogo ad inidoneita' ai fini di cui all'articolo 126, primo comma, dell'ordinamento giudiziario.