Art. 14.

Graduatoria della prova preliminare ed ammissione alle prove scritte

    Acquisite  le  risposte  di  tutti i candidati, la graduatoria e'
formata  dal  sistema  informatico sulla base del punteggio assegnato
alle  risposte ed e' resa pubblica mediante affissione nei locali del
Ministero della giustizia.
    Di tale adempimento sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale -
4a  serie  speciale  "Concorsi  ed  esami"  -  che sara' indicata nel
medesimo   decreto  con  cui  e'  stabilito  il  diario  della  prova
preliminare di cui all'art. 13 che precede.
    Qualora  sia  stata  disposta l'ammissione con riserva di tutti i
candidati,   coloro  che,  in  sede  di  verifica  delle  domande  di
partecipazione,  saranno esclusi dal concorso, verranno espunti dalla
predetta graduatoria.
    All'esito  delle  predette  operazioni,  sono  ammessi alle prove
scritte  1750  candidati,  numero pari a cinque volte i posti messi a
concorso.
    Sono  comunque  ammessi  alle prove scritte i candidati che hanno
riportato lo stesso punteggio del candidato che occupa l'ultimo posto
utile della graduatoria.
    Ai candidati utilmente collocati in graduatoria l'ammissione alle
prove  scritte  e'  comunicata  mediante  pubblicazione  del relativo
elenco,  almeno  quindici  giorni prima dello svolgimento delle prove
scritte,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4a  serie
speciale "Concorsi ed esami" - che sara' indicata nel decreto con cui
e' stabilito il diario della prova preliminare di cui all'art. 13 che
precede.
    Sono  esonerati  dalla  prova  preliminare  ed ammessi alle prove
scritte, oltre il previsto limite numerico dei candidati:
      a) i magistrati militari, amministrativi o contabili;
      b) i procuratori e gli avvocati dello Stato;
      c) coloro  che hanno conseguito l'idoneita' in uno degli ultimi
tre concorsi espletati in precedenza.
    Il  mancato  superamento della prova preliminare non da' luogo ad
inidoneita'   ai   fini   di   cui  all'articolo  126,  primo  comma,
dell'ordinamento giudiziario.