Art. 16.

                     Ammissione alle prove orali

    Sono  ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta.
    Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
sara'  data  comunicazione,  con  l'indicazione del voto riportato in
ciascuna  delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in
cui dovranno sostenere detta prova.
    Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in  ciascuna  materia  della  prova orale di cui l'art. 123-ter, come
modificato  dall'art.  9  legge  n. 48/2001, e comunque una votazione
complessiva  nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di
cui  alla  lettera  i),  del,  comma 2  del  citato art. 123-ter, non
inferiore a ottantaquattro punti.
    Non sono ammesse frazioni di punto.
    Qualora   all'esito   delle  prove  scritte  e  orali  il  numero
complessivo  dei  candidati  giudicati  idonei,  ai sensi del comma 3
dell'art. 123-ter  del  regio  decreto  n. 12/1941,  sia inferiore di
oltre un decimo a quello che il bando si proponga di reclutare, e' in
facolta'  del  Ministro  della  giustizia,  su  conforme  parere  del
Consiglio   superiore   della   magistratura,  ammettere  altresi'  i
candidati  che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in
ciascuna  delle  materie  della  prova scritta e almeno sei decimi in
ciascuna  delle  materie  della  orale,  come  previsto  dal  comma 4
dell'art. 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.