Art. 16. Ammissione alle prove orali Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale sara' data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere detta prova. Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10 in ciascuna materia della prova orale di cui l'art. 123-ter, come modificato dall'art. 9 legge n. 48/2001, e comunque una votazione complessiva nelle due prove, esclusa la prova orale sulla materia di cui alla lettera i), del, comma 2 del citato art. 123-ter, non inferiore a ottantaquattro punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Qualora all'esito delle prove scritte e orali il numero complessivo dei candidati giudicati idonei, ai sensi del comma 3 dell'art. 123-ter del regio decreto n. 12/1941, sia inferiore di oltre un decimo a quello che il bando si proponga di reclutare, e' in facolta' del Ministro della giustizia, su conforme parere del Consiglio superiore della magistratura, ammettere altresi' i candidati che abbiano conseguito almeno dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta e almeno sei decimi in ciascuna delle materie della orale, come previsto dal comma 4 dell'art. 18 della legge 13 febbraio 2001, n. 48.