Art. 19. Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei I concorrenti dichiarati idonei sono classificati secondo il numero totale dei punti riportati, con l'osservanza, in caso di parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 18. La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario, terminati i lavori, forma la graduatoria che e' immediatamente trasmessa per l'approvazione al Consiglio superiore della magistratura, con le osservazioni del Ministro della giustizia. Il Consiglio superiore della magistratura approva la graduatoria e delibera la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della giustizia entro dieci giorni dalla ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata senza ritardo nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Gli eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono adottati entro il termine di trenta giorni, previa delibera del Consiglio superiore della magistratura. La graduatoria formata dalla commissione esaminatrice e' pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia prima della trasmissione al Consiglio superiore della magistratura per la approvazione. Dalla pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il quale gli interessati possono proporre reclamo. Entro lo stesso termine il Ministro della giustizia puo' formulare le proprie osservazioni. Nei successivi trenta giorni il Consiglio Superiore della Magistratura provvede su reclami e sulle osservazioni ed approva la graduatoria, anche modificandola.