Art. 19.

            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei

    I  concorrenti  dichiarati  idonei  sono  classificati secondo il
numero  totale  dei  punti  riportati,  con  l'osservanza, in caso di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 18.
    La commissione esaminatrice del concorso per uditore giudiziario,
terminati  i  lavori,  forma  la  graduatoria  che  e' immediatamente
trasmessa   per   l'approvazione   al   Consiglio   superiore   della
magistratura,  con  le  osservazioni del Ministro della giustizia. Il
Consiglio  superiore  della  magistratura  approva  la  graduatoria e
delibera  la nomina dei vincitori entro venti giorni dalla ricezione.
I  relativi decreti di approvazione della graduatoria e di nomina dei
vincitori  sono  emanati  dal  Ministro  della  giustizia entro dieci
giorni  dalla  ricezione della delibera. La graduatoria e' pubblicata
senza  ritardo nel bollettino ufficiale del Ministero della giustizia
e  dalla  pubblicazione  decorre il termine di trenta giorni entro il
quale   gli  interessati  possono  proporre  reclamo.  Gli  eventuali
provvedimenti  di  rettifica della graduatoria sono adottati entro il
termine  di  trenta  giorni,  previa delibera del Consiglio superiore
della magistratura.
    La   graduatoria   formata   dalla  commissione  esaminatrice  e'
pubblicata  nel  bollettino  ufficiale  del Ministero della giustizia
prima  della  trasmissione  al Consiglio superiore della magistratura
per la approvazione.
    Dalla  pubblicazione decorre il termine di trenta giorni entro il
quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.  Entro lo stesso
termine  il  Ministro  della  giustizia  puo'  formulare  le  proprie
osservazioni.  Nei  successivi  trenta  giorni il Consiglio Superiore
della  Magistratura  provvede  su  reclami  e  sulle  osservazioni ed
approva la graduatoria, anche modificandola.