Art. 22.

                   Trattamento dei dati personali

    Ai  sensi  dell'articolo 10, primo comma, della legge 31 dicembre
1996  n. 675, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso     il    Ministero    della    giustizia    -    Dipartimento
dell'Organizzazione  Giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  -
Direzione   Generale  dei  Magistrati  -  Ufficio  III  (concorsi  in
magistratura),  per  le  finalita' di gestione del concorso e saranno
trattati  presso  una  banca dati automatizzata anche successivamente
all'instaurazione del rapporto di lavoro.
    Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai fini della
valutazione  dei  requisiti  di partecipazione, pena l'esclusione dal
concorso.
    Le  medesime  informazioni  potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    L'interessato  gode  dei  diritti di cui all'art. 13 della citata
legge  tra  i  quali  figura  il  diritto  di  accesso ai dati che lo
riguardano,  nonche'  alcuni diritti complementari tra cui il diritto
di  rettificare,  aggiornare, completare o cancellare i dati erronei,
incompleti  o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
    Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei confronti del
Ministero   della   giustizia   -   Dipartimento   dell'Organizzazone
Giudiziaria.  del  personale  e  dei servizi - Direzione Generale dei
Magistrati - Ufficio III, titolare del trattamento.
    Il   responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  e'  il
direttore del suddetto Ufficio III (concorsi in magistratura).
      Roma, 12 marzo 2002
                                            Il Ministro: Castelli