Art. 3.

                    Elevazione del limite di eta'

    Il  limite  si  eta'  di  40  anni, previsto dall'art. 124, primo
comma, dell'ordinamento giudiziario, e' elevato:
      a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati;
      b) di un anno per ogni figlio vivente;
      c)   di  cinque  anni  in  favore  dei  candidati  che  abbiano
conseguito  l'abilitazione  alla  professione  di  avvocato  entro il
quarantesimo anno di eta'. Detta elevazione del limite di eta' non si
cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti;
      d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque
non  superiore  a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato
servizio  militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi
della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    Si  prescinde  dal  limite  di  eta'  per  i  candidati che siano
dipendenti  civili  di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli
ufficiali    e    sottufficiali   dell'esercito,   della   marina   o
dell'aeronautica cessati di autorita' o a domanda; per gli ufficiali,
ispettori,  sovrintendenti,  appuntati,  carabinieri  e finanzieri in
servizio  permanente  dell'Arma  dei  carabinieri  e  del Corpo della
guardia  di  finanza,  nonche'  delle corrispondenti qualifiche degli
altri Corpi di polizia.