Art. 3. Elevazione del limite di eta' Il limite si eta' di 40 anni, previsto dall'art. 124, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, e' elevato: a) di un anno per gli aspiranti che siano coniugati; b) di un anno per ogni figlio vivente; c) di cinque anni in favore dei candidati che abbiano conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato entro il quarantesimo anno di eta'. Detta elevazione del limite di eta' non si cumula con quelle previste da altre disposizioni vigenti; d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'esercito, della marina o dell'aeronautica cessati di autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia.