Art. 5.

                  Cause di esclusione dal concorso

    Non sono ammessi al concorso:
      a) coloro  che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di cui
all'art. 2 del presente decreto;
      b)   coloro   le  cui  domande  di  partecipazione  sono  state
presentate  o  spedite  oltre  il termine indicato nell'art. 4, primo
comma, del presente decreto;
      c) coloro che, alla data di pubblicazione del presente decreto,
sono  stati dichiarati non idonei in tre concorsi per l'ammissione in
magistratura;  l'espulsione del candidato dopo la dettatura del tema,
durante  le  prove  scritte, equivale ad inidoneita'. Produce inoltre
gli  stessi  effetti  dell'inidoneita' l'annullamento di un lavoro da
parte  della  commissione  quando  essa abbia accertato che il lavoro
stesso  sia  stato  in  tutto  o  in parte copiato da quello di altro
candidato  o  da  qualsiasi testo ovvero quando l'elaborato sia stato
reso riconoscibile;
      d) coloro  che  per  le  informazioni  raccolte, non risultino,
secondo  il  giudizio  del Consiglio Superiore della Magistratura, di
condotta incensurabile;
      e) coloro  che  sono  esclusi  dall'elettorato politico attivo,
nonche'  coloro  che  sono  stati  destituiti  o  dispensati,  ovvero
licenziati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente  insufficiente  rendimento,  ovvero sono stati dichiarati
decaduti  da  un  impiego  statale  a  seguito  dell'accertamento che
l'impiego  stesso  e'  stato  conseguito  mediante  la  produzione di
documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile.
    Non  si  terra' conto delle domande di partecipazione prive della
sottoscrizione dell'aspirante.
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo'  escludere  da  uno  o  piu' concorsi successivi chi, durante lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti  fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad utilizzare
informazioni   non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti  che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso.
    L'ammissione  al concorso per ciascun candidato e' deliberata dal
Consiglio    Superiore    della    Magistratura,   sotto   condizione
dell'accertamento   dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione  in
magistratura   e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando  di
concorso.