Art. 8.

          Commissione esaminatrice e comitati di vigilanza

    La  commissione  esaminatrice,  composta  secondo quanto previsto
dagli   articoli 125-ter   e   123-ter,  comma 4  del  regio  decreto
30 gennaio  1941,  n. 12,  e' nominata con decreti del Ministro della
giustizia,    previe   delibere   del   Consiglio   Superiore   della
Magistratura.
    Per  l'espletamento  della  prova preliminare, nel caso in cui la
stessa  si  svolga  in piu' sedi, si costituisce in ciascuna di esse,
con  decreto  del Ministro, su delibera del Consiglio Superiore della
Magistratura,  un comitato di vigilanza, ai sensi dell'art. 5-bis del
decreto  ministeriale  1  giugno 1998, n. 228, modificato dall'art. 4
del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 261.