Art. 8. Commissione esaminatrice e comitati di vigilanza La commissione esaminatrice, composta secondo quanto previsto dagli articoli 125-ter e 123-ter, comma 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e' nominata con decreti del Ministro della giustizia, previe delibere del Consiglio Superiore della Magistratura. Per l'espletamento della prova preliminare, nel caso in cui la stessa si svolga in piu' sedi, si costituisce in ciascuna di esse, con decreto del Ministro, su delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, un comitato di vigilanza, ai sensi dell'art. 5-bis del decreto ministeriale 1 giugno 1998, n. 228, modificato dall'art. 4 del decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 261.