Art. 2. Alla selezione possono partecipare coloro che alla data di scadenza del termine di cui al successivo art. 4 possono far valere i seguenti requisiti: 1) diploma di laurea a carattere scientifico; 2) conoscenza documentata nei seguenti campi; analisi e controllo di qualita' dei dati oceanografici; gestione di dati ocanografici attraversa l'uso di protocolli riconosciuti in ambito internazionale per la raccolta e l'archiviazione dei dati; trattamento delle serie temporali da stazioni fisse di misura; sistemi di trasmissione dei dati da navi di opportunita' e da boe oceanografiche con l'applicazione di software per il controllo di qualita'; 3) conoscenza della lingua inglese. La valutazione del possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3 e' demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice di cui al successivo art. 5.