Art. 2.
    Alla  selezione  possono  partecipare  coloro  che  alla  data di
scadenza del termine di cui al successivo art. 4 possono far valere i
seguenti requisiti:
      1) diploma di laurea a carattere scientifico;
      2) conoscenza documentata nei seguenti campi;
        analisi e controllo di qualita' dei dati oceanografici;
        gestione  di dati ocanografici attraversa l'uso di protocolli
riconosciuti   in   ambito   internazionale   per   la   raccolta   e
l'archiviazione dei dati;
        trattamento  delle  serie  temporali  da  stazioni  fisse  di
misura;
        sistemi di trasmissione dei dati da navi di opportunita' e da
boe oceanografiche con l'applicazione di software per il controllo di
qualita';
      3) conoscenza della lingua inglese.
    La  valutazione del possesso dei requisiti di cui al punto 2) e 3
e' demandata al giudizio insindacabile della commissione esaminatrice
di cui al successivo art. 5.