Art. 8. L'OGS ha facolta' di procedere entro il termine di dodici mesi dalla conclusione della selezione, alla utilizzazione della graduatoria secondo l'ordine della medesima per l'assunzione del successivo candidato idoneo nel casa di risoluzione per qualsiasi motivo del contratto di lavoro con il candidato vincitore ovvero per l'assunzione di personale a contratto per lo svolgimento di analoghe attivita', sempreche' sia assicurata la relativa copertura finanziaria. Borgo Grotta Gigante, 5 marzo 2002 Il presidente: Marsen