Art. 17.

                               Nomina

    1)  Gli idonei che nella graduatoria di cui al precedente art. 16
saranno  compresi  nel numero dei posti a concorso nella ripartizione
di  cui  all'art. 1, comma 2, saranno dichiarati vincitori e nominati
tenenti  in servizio permanente effettivo del ruolo tecnico-logistico
dell'Arma   dei   carabinieri,  con  anzianita'  assoluta  nel  grado
stabilita dal decreto di nomina, che sara' immediatamente esecutivo.
    2)  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria   sotto   riserva   dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti prescritti per la nomina.
    3)  All'atto  della  presentazione i vincitori che non siano gia'
militari   in   servizio   permanente   sono   tenuti   a  rilasciare
dichiarazione  in  bollo  con la quale contraggono una ferma di sette
anni,   ai  sensi  dell'art. 10,  comma 3,  del  decreto  legislativo
5 ottobre  2000,  n. 298.  La  mancata  sottoscrizione di detta ferma
determinera' la revoca della nomina.