Art. 2.
    Ai  sensi  del  comma 16,  dell'art. 4 del decreto del Presidente
della  Repubblica  117/00, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale   del   presente   decreto   di  nomina  delle  Commissioni
giudicatrici  decorrono  i  trenta  giorni  previsti  dall'art. 9 del
decreto-legge  21 aprile 1995, n. 120, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 246, per la presentazione al direttore
amministrativo,  da  parte  dei  candidati,  di  eventuali istanze di
ricusazione  dei  commissari. Decorso  tale termine e, comunque, dopo
l'insediamento   della   Commissione  non  sono  ammesse  istanze  di
ricusazione dei commissari.
      Roma, 22 marzo 2002
                                Il direttore amministrativo: Tato