Art. 10. Valutazione dei titoli 1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui al precedente art. 6 e prima della relativa correzione procederanno alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito sara' reso noto agli stessi prima dell'effettuazione della prova orale. 2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato: diploma di laurea (massimo punti 1): punti 1: per il diploma di laurea con voto compreso tra 106 e 110/110 e lode; punti 0,50: per il diploma di laurea con voto compreso tra 100 e 105/110; titoli accademici e tecnici (massimo punti 4): punti 2: per ogni diploma di specializzazione; punti 2: per ogni master; punti 2: per ogni dottorato di ricerca; pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, in relazione al contenuto ed alla attinenza con la professione (massimo punti 3); esperienze professionali documentate, successive alla laurea, attinenti al diploma di laurea/specializzazione posseduto (massimo punti 2). A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in nessun caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato. 3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3, comma 1, e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico formeranno oggetto di eventuale valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente, comma 2, solo se allegate alle domande.