Art. 10.

                       Valutazione dei titoli

    1. Le  commissioni  esaminatrici  di  ciascun concorso, di cui al
precedente  art. 5, comma 1, lettera e), dopo le prove scritte di cui
al  precedente  art. 6 e prima della relativa correzione procederanno
alla  valutazione  dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito
sara'  reso  noto  agli  stessi  prima dell'effettuazione della prova
orale.
    2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di 10 punti, ripartiti come di seguito indicato:
      diploma di laurea (massimo punti 1):
        punti 1: per il diploma di laurea con voto compreso tra 106 e
110/110 e lode;
        punti  0,50:  per  il diploma di laurea con voto compreso tra
100 e 105/110;
      titoli accademici e tecnici (massimo punti 4):
        punti 2: per ogni diploma di specializzazione;
        punti 2: per ogni master;
        punti 2: per ogni dottorato di ricerca;
      pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, in relazione al
contenuto ed alla attinenza con la professione (massimo punti 3);
      esperienze  professionali  documentate, successive alla laurea,
attinenti  al  diploma  di laurea/specializzazione posseduto (massimo
punti 2).
    A  ciascun  concorrente  non  potra' essere attribuito, in nessun
caso,  per  singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli
posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato.
    3. Formeranno  oggetto  di  valutazione  solo  i titoli di merito
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domande di partecipazione al concorso indicato nel precedente art. 3,
comma 1,  e  per  i  quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e
complete   informazioni  nelle  domande  stesse  ovvero  in  apposite
dichiarazioni  sostitutive  ad  esse  allegate.  Le  pubblicazioni di
carattere   tecnico-scientifico   formeranno   oggetto  di  eventuale
valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente, comma 2, solo
se allegate alle domande.