Art. 11. Graduatorie 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1. 2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate - tenuto conto, quando prevista, della ripartizione dei posti di cui al citato art. 1 - secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuta sommando per ciascuno: i punteggi conseguiti nelle due prove scritte; il punteggio conseguito nella prova orale; il punteggio conseguito nella prova pratica (solo nel concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito); l'eventuale punteggio incrementale ottenuto nella prova facoltativa di lingua straniera; l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; gli eventuali punteggi conseguiti nelle prove di efficienza fisica e nell'accertamento attitudinale. 3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. 4. Nei decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e c) si terra' conto della ripartizione dei posti sulla base dei diplomi di laurea prescritti per la partecipazione al concorso. In caso di mancata copertura in tutto o in parte dei posti per insufficienza di concorrenti idonei si potra' provvedere, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Esercito, all'eventuale devoluzione dei posti prevista nelle medesime lettere e del citato, comma 1, dell'articolo 1 del presente decreto. 5. Nel decreto di approvazione della graduatoria del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) si terra' conto della riserva dei posti prevista a favore degli ufficiali vincolati alla ferma biennale non rinnovabile di cui all'art. 37 della legge 20 settembre 1980, n. 574. Detti posti, qualora non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella graduatoria di merito del concorso e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, nei decreti di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. 7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito. 8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo informativo, nel sito internet www.persomil.difesa.it