Art. 11.

                             Graduatorie

    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle  prove  concorsuali  saranno  iscritti, a cura della rispettiva
commissione  esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1.
    2. Tali  graduatorie  generali di merito saranno formate - tenuto
conto, quando prevista, della ripartizione dei posti di cui al citato
art. 1  -  secondo  l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti,
ottenuta sommando per ciascuno:
      i punteggi conseguiti nelle due prove scritte;
      il punteggio conseguito nella prova orale;
      il  punteggio conseguito nella prova pratica (solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
      l'eventuale   punteggio   incrementale   ottenuto  nella  prova
facoltativa di lingua straniera;
      l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
      gli  eventuali  punteggi  conseguiti  nelle prove di efficienza
fisica e nell'accertamento attitudinale.
    3. Le  graduatorie  dei  concorrenti  idonei  in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
    4. Nei  decreti di approvazione delle graduatorie dei concorsi di
cui  al  precedente  art. 1, comma 1, lettere a) e c) si terra' conto
della  ripartizione  dei  posti  sulla  base  dei  diplomi  di laurea
prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso. In caso di mancata
copertura  in  tutto  o  in  parte  dei  posti  per  insufficienza di
concorrenti  idonei  si  potra'  provvedere, su richiesta dello Stato
Maggiore  dell'Esercito, all'eventuale devoluzione dei posti prevista
nelle  medesime  lettere  e  del citato, comma 1, dell'articolo 1 del
presente decreto.
    5. Nel  decreto di approvazione della graduatoria del concorso di
cui  al  precedente art. 1, comma 1, lettera b) si terra' conto della
riserva  dei  posti  prevista a favore degli ufficiali vincolati alla
ferma  biennale  non  rinnovabile  di  cui  all'art. 37  della  legge
20 settembre  1980,  n. 574.  Detti  posti, qualora non ricoperti per
insufficienza  di  riservatari  idonei,  saranno  devoluti agli altri
concorrenti  idonei compresi nella graduatoria di merito del concorso
e secondo l'ordine della graduatoria medesima.
    6. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 4 e 5, nei
decreti  di  approvazione  della  graduatoria  di ciascun concorso si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti
alla  data di scadenza del termine di presentazione delle domande che
i  concorrenti  abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima.
    7. Saranno  dichiarati  vincitori  i  concorrenti che, per quanto
indicato  nei  commi  precedenti,  si  collocheranno  utilmente nelle
rispettive graduatorie di merito.
    8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   giornale   ufficiale  del  Ministero  della  difesa.  Di  detta
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.  Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo
informativo, nel sito internet www.persomil.difesa.it