Art. 16.

                   Trattamento dei dati personali

    1. Ai  sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti dai concorrenti saranno raccolti
presso  il  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale  militare -  primo  reparto  - prima divisione reclutamento
ufficiali,  per  le  finalita'  di  gestione  del  concorso e saranno
trattati  presso  una  banca dati automatizzata anche successivamente
all'eventuale  instaurazione del rapporto di impiego per le finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo.
    2. Il  conferimento  di  tali  dati e' obbligatorio ai fini della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno  essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche
direttamente   interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o  alla
posizione  giuridico-economica  del  candidato,  nonche',  in caso di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale.
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 13 della citata
legge,  tra  i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano,
il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati
erronei,  incompleti  o  raccolti in termini non conformi alla legge,
nonche'  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
    4. Tali  diritti  potranno  essere fatti valere nei confronti del
direttore   generale   della  direzione  generale  per  il  personale
militare,  titolare  del trattamento. Responsabile del trattamento e'
il  direttore  della  prima  divisione  reclutamento  ufficiali della
direzione generale medesima.
    Il  presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  ai sensi della
normativa  vigente,  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica.
      Roma, 25 marzo 2002
                                            Il Ten. Gen.: Simeone