Art. 2.

                     Requisiti di partecipazione

    1. Ai  concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono
partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile.
I  concorrenti,  alla  data  di scadenza del termine di presentazione
delle domande, indicato nel successivo articolo 3, comma 1, devono:
      a) non aver superato il 32o anno di eta', se di sesso maschile,
ovvero il 35o anno di eta', se di sesso femminile;
      b) essere cittadini italiani;
      c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea (di
durata quadriennale, quinquennale o sessennale):
        1)  per  il  concorso  per  il  Corpo di amministrazione e di
commissariato   dell'Esercito,  di  cui  al  precedente  articolo  1,
comma 1, lettera a:
          diploma  di  laurea  in  economia  e commercio o in scienze
politiche ovvero in giurisprudenza;
        2)  per  il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, di
cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b:
          diploma  di  laurea in medicina e chirurgia. I concorrenti,
inoltre,  dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio
della professione di medico chirurgo;
        3)   per   il   concorso   per   il   Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c):
          diploma  di  laurea  in  ingegneria  edile  o in ingegneria
civile  o  in ingegneria elettronica o in ingegneria informatica o in
ingegneria  meccanica  o  in  ingegneria delle telecomunicazioni o in
scienze biologiche.
    Saranno  ritenuti  validi  anche  i diplomi di laurea che, per la
partecipazione  ai  concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano
dichiarati   equipollenti   a  quelli  suindicati.  Allo  scopo,  gli
interessati  avranno  cura di allegare alla domanda di partecipazione
attestazione  di  equipollenza  al  titolo  di  studio prescritto dal
presente decreto.
    Analogamente,   saranno   ritenuti  validi  i  titoli  di  studio
conseguiti  all'estero  sempreche'  gli stessi risultino riconosciuti
dal  Ministero  dell'istruzione,  dell'Universita'  e  della  ricerca
equipollenti  ad  uno  di  quelli prescritti per la partecipazione ai
concorsi indetti con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati
avranno  cura  di allegare alla domanda di partecipazione al concorso
attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia;
        d) godere dei diritti civili e politici;
        e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o dichiarati
decaduti  dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere
stati  dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine
alla  vita  militare,  da  accademie,  scuole, istituti di formazione
delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato;
        f) per i soli concorrenti di sesso maschile:
          1)  non  essere  stati  riformati  alla  visita  di  leva o
successivamente ad essa;
          2)  non  essere  stati  dichiarati "obiettori di coscienza"
ovvero  ammessi  a  prestare  "servizio  civile" ai sensi della legge
8 luglio 1998, n. 230.
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con  il  presente  decreto  e l'ammissione dei medesimi ai prescritti
corsi applicativi sono subordinati:
      a)  al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al
servizio  incondizionato  quale  ufficiale in servizio permanente nei
ruoli   normali   dell'Esercito,   da  accertarsi  con  le  modalita'
prescritte dai successivi articoli 7 ed 8.
      b)  all'accertamento,  anche  successivo  alla nomina, ai sensi
dell'articolo  2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994,  n. 487,  del  possesso  dei  requisiti di moralita' e condotta
stabiliti   per  l'ammissione  ai  concorsi  nella  magistratura,  da
accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa.
    3. I  requisiti  di partecipazione di cui al precedente, comma 1,
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso.  Gli
stessi, ad eccezione di quello di cui al, comma 1, lettera a, nonche'
quelli  di  cui al, comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina
ad  ufficiale  in  servizio  permanente  e durante il successivo iter
formativo.