Art. 2. Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma 1, possono partecipare concorrenti sia di sesso maschile che di sesso femminile. I concorrenti, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo articolo 3, comma 1, devono: a) non aver superato il 32o anno di eta', se di sesso maschile, ovvero il 35o anno di eta', se di sesso femminile; b) essere cittadini italiani; c) essere in possesso di uno dei seguenti diplomi di laurea (di durata quadriennale, quinquennale o sessennale): 1) per il concorso per il Corpo di amministrazione e di commissariato dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a: diploma di laurea in economia e commercio o in scienze politiche ovvero in giurisprudenza; 2) per il concorso per il Corpo sanitario dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b: diploma di laurea in medicina e chirurgia. I concorrenti, inoltre, dovranno essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 3) per il concorso per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera c): diploma di laurea in ingegneria edile o in ingegneria civile o in ingegneria elettronica o in ingegneria informatica o in ingegneria meccanica o in ingegneria delle telecomunicazioni o in scienze biologiche. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea che, per la partecipazione ai concorsi per l'accesso al pubblico impiego, siano dichiarati equipollenti a quelli suindicati. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione attestazione di equipollenza al titolo di studio prescritto dal presente decreto. Analogamente, saranno ritenuti validi i titoli di studio conseguiti all'estero sempreche' gli stessi risultino riconosciuti dal Ministero dell'istruzione, dell'Universita' e della ricerca equipollenti ad uno di quelli prescritti per la partecipazione ai concorsi indetti con il presente decreto. Allo scopo, gli interessati avranno cura di allegare alla domanda di partecipazione al concorso attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ne' essere stati dimessi d'autorita', per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia dello Stato; f) per i soli concorrenti di sesso maschile: 1) non essere stati riformati alla visita di leva o successivamente ad essa; 2) non essere stati dichiarati "obiettori di coscienza" ovvero ammessi a prestare "servizio civile" ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente decreto e l'ammissione dei medesimi ai prescritti corsi applicativi sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 7 ed 8. b) all'accertamento, anche successivo alla nomina, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente, comma 1, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al, comma 1, lettera a, nonche' quelli di cui al, comma 2, devono essere mantenuti fino alla nomina ad ufficiale in servizio permanente e durante il successivo iter formativo.