Art. 4.

                      Svolgimento dei concorsi

    1.  Lo  svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
articolo 1, comma 1, prevede:
      a) due prove scritte;
      b) prove di efficienza fisica;
      c) accertamenti sanitari;
      d) accertamento attitudinale;
      e) una prova orale (nonche' una prova pratica solo nel concorso
per il Corpo sanitario dell'Esercito);
      f) una prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2.  Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente, comma 1,
i  concorrenti  dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro  documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
    3.  A  mente  dell'articolo  3, comma 3, del decreto ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  -  compresi quelli di sesso
femminile  che  si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo
3,  comma 2,  del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 -
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui  partecipano (entro il 31 luglio 2002), dovranno essere risultati
idonei  in  tutte  le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel
precedente comma 1.