Art. 9.

Prove  orali,  prove  pratiche  e  prova  orale facoltativa di lingua
                              straniera

    1. I concorrenti risultati idonei agli accertamenti sanitari ed a
quello  attitudinale saranno invitati dalla direzione generale per il
personale  militare,  a  mezzo  lettera  raccomandata o telegramma, a
presentarsi  per sostenere le prove orali e, solo nel concorso per il
Corpo sanitario dell'Esercito, quelle pratiche.
    2. Nella  lettera  o nel telegramma di convocazione i concorrenti
riceveranno  indicazione della sede e della data di svolgimento delle
prove  di  cui  al precedente, comma 1. Per esigenze organizzative le
prove  pratiche  previste per i partecipanti al concorso per il Corpo
sanitario  dell'Esercito  potranno avere luogo dopo lo svolgimento di
quelle orali e solo in caso di idoneita' in queste riportata ed anche
in sede diversa da quella della prova orale.
    Coloro   che  risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  di
ciascuna  prova,  quali  che  siano le ragioni dell'assenza, comprese
quelle   dovute   a   causa  di  forza maggiore  saranno  considerati
rinunciatari e quindi esclusi dal concorso.
    3. Le  modalita'  di svolgimento ed i programmi delle prove orali
e,   quando  previste,  di  quelle  pratiche,  cui  provvederanno  le
rispettive  commissioni  esaminatrici  di  cui  al precedente art. 5,
comma 1,  lettera e) sono riportate negli Allegati "B", "C" e "D" che
costituiscono parte integrante del presente decreto.
    4. Le  prove  orali  e  quelle  pratiche  -  quando previste - si
intenderanno  superate  se il concorrente avra' riportato in ciascuna
di  esse il punteggio di almeno 18/30, utile ai fini della formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 11.
    5. I  concorrenti idonei nella prova orale, sempreche' lo abbiano
richiesto  nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno la
prova  orale  facoltativa  di  lingua straniera (solo inglese, per il
Corpo  di amministrazione e commissariato dell'Esercito; una a scelta
fra  inglese,  francese,  tedesco  e spagnolo, per il Corpo sanitario
dell'Esercito e per il Corpo degli ingegneri dell'Esercito).
      a) La  prova,  della  durata massima di 15 minuti, si svolgera'
con le seguenti modalita':
        breve colloquio a carattere generale;
        lettura  di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione
personale;
        conversazione guidata che abbia come spunto il brano.
      b) Ai  concorrenti  che  supereranno  la  prova orale di lingua
straniera  sara' assegnata una votazione in trentesimi da 0 a 30 alla
quale corrispondera' il seguente punteggio:
        da 0 a 17,999/30: punti 0;
        da 18/30 a 20,999/30: punti 0,50;
        da 21/30 a 23,999/30: punti 1;
        da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50;
        da 27/30 a 30/30: punti 2.
    6. Le  commissioni dovranno far pervenire alla direzione generale
per   il   personale   militare   primo  reparto  -  prima  divisione
reclutamento  ufficiali  -  4a  sezione i verbali delle prove orali e
pratiche  entro  il  terzo  giorno  dalla data di completamento delle
prove medesime.