Art. 5.

               Nomina della commissione esaminatrice,
            formazione ed approvazione della graduatoria

    1. La commissione esaminatrice di ciascuna procedura selettiva e'
nominata  con decreto del direttore amministrativo, ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
    2.  Espletate  le  prove della procedura selettiva la commissione
forma  la  graduatoria  secondo  l'ordine  decrescente  del punteggio
complessivo tenuto conto che lo stesso e' pari a 60 punti.
    3.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  nelle prove scritte un punteggio di almeno 18/30.
La prova orale si intende superata con un punteggio di almeno 18/30.
    4. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
      media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
      punti conseguiti nella prova orale;
    5.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 28
del 4 febbraio 1997 e successive modificazioni ed integrazioni;
    6.  Le  procedure  devono  concludersi  entro sei mesi dalla data
della  riunione  preliminare  della commissione, salvo che il ritardo
dipenda  da giustificati impedimenti che devono essere collegialmente
motivati.
    7.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    8.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'Albo  dell'ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a serie
speciale  "Concorsi  ed  esami". Dalla data di pubblicazione di detto
avviso   decorre   il   termine   per  l'eventuale  impugnazione.  La
graduatoria  definitiva  rimane  efficace  per  un termine di 24 mesi
dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.