Art. 2.

                  Requisiti specifici di ammissione

    L'avviso  e'  riservato, altresi', a coloro che siano in possesso
seguenti requisiti specifici:
      1) iscrizione  all'albo  dell'ordine  dei  medici  attestata da
certificato  in  data  non  anteriore a sei mesi rispetto a quella di
scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale
di  uno  dei  paesi  dell'Unione  europea  consente la partecipazione
all'avviso,  fermo  restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo prima
dell'assunzione in servizio;
      2) anzianita'  di  servizio  di sette anni, di cui cinque nella
disciplina  direzione  medica  di  presidio  ospedaliero o disciplina
equipollente,
      3) specializzazione   nella   disciplina  direzione  medica  di
presidio   ospedaliero   o  in  una  disciplina  equipollente  ovvero
anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina.
    L'anzianita' di servizio utile per l'accesso deve essere maturata
secondo  le  disposizioni  contenute  nell'art. 10  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 484/1997;
      4) curriculum ai sensi dell'art. 8 decreto del Presidente della
Repubblica n. 484/1997. Detto curriculum deve riguardare le attivita'
professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento:
        a) alla  tipologia  delle istituzioni in cui sono allocate le
strutture  presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' ed
alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime;
        b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed
alle  sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di
autonomia professionale con funzioni di direzione;
        c) alla    tipologia   qualitativa   e   quantitativa   delle
prestazioni  effettuate  dal  candidato.  Ove  entro  il  termine  di
scadenza  fissato  per  la  presentazione della domanda alla presente
selezione  siano  stati  emanati  i  provvedimenti di cui all'art. 6,
comma 1 del regolamento, l'aspirante dovra' dimostrare di aver svolto
la  specifica  attivita' professionale nella disciplina oggetto della
selezione  mediante:  una  casistica  di  specifiche  esperienze e di
attivita'  professionali  come  stabilito  per  la disciplina oggetto
della  selezione con il citato decreto del Ministro della sanita'. La
casistica  deve  essere  riferita al decennio precedente alla data di
pubblicazione  del  presente  avviso  nella  Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana e deve essere certificata dal direttore sanitario
sulla  base  delle  attestazioni del dirigente di struttura complessa
responsabile della competente U.O.;
      d) ai  soggiorni di studio o di addestramento professionale per
attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o
estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini
obbligatori;
      e) alla  attivita  didattica  presso  corsi  di  studio  per il
conseguimento    di   diploma   universitario,   di   laurea   o   di
specializzazione  ovvero presso scuole per la formazione di personale
sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento;
      f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari,
anche  effettuati  all'estero,  valutati  secondi  i  criteri  di cui
all'art. 9   decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n. 484/1997
nonche' alle pregresse idoneita' nazionali.
    Nella  valutazione  del  curriculum  e'  presa in considerazione,
altresi'   la   produzione  scientifica  strettamente  pertinente  la
disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate
da  criteri  di  filtro  nell'accettazione  dei lavori nonche' il suo
impatto sulla comunita' scientifica.
    I  contenuti  del  curriculum,  esclusi quelli di cui al punto c)
possono essere autocertificati dai candidati ai sensi del testo unico
di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445.
      5) Attestato di formazione manageriale.
    Fino   all'espletamento   del  primo  corso  manageriale  di  cui
all'art. 7  del  decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997,
l'incarico  puo'  essere  attribuito  senza l'attestato di formazione
manageriale,  fermo  restando  l'obbligo di acquisire l'attestato nel
primo corso utile.
    I  candidati  cui  sara'  conferito l'incarico di direzione delle
strutture  complesse  avranno  l'obbligo  di acquisire l'attestato di
formazione  manageriale  di  cui  all'art. 5,  comma 1 lettera d) del
decreto  del  Presidente della Repubblica n. 484/1997 come modificato
dall'art. 16-quinquies  del  decreto legislativo n. 229/1999 entro un
anno  dall'inizio  dell'incarico,  in  attuazione  di quanto previsto
dall'art. 15,  comma 8,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1992
n. 502   come   modificato  dall'art.  13  del  gia'  citato  decreto
legislativo  n. 229/1999.  Il  mancato  superamento  del  primo corso
attivato  dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico
determinera' la decadenza dall'incarico stesso.
    Limitatamente  ad  un quinquennio dalla data di entrata in vigore
del  regolamento  di  cui  al decreto del Presidente della Repubblica
n. 484/1997, coloro che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in
base  al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi anche
in  mancanza  dell'attestato di formazione manageriale, con l'obbligo
di acquisire l'attestato nel primo corso utile.
    L'incarico  di  struttura  complessa,  fino  all'espletamento del
primo  corso  di  formazione, sara' attribuito con i requisiti di cui
sopra fatta eccezione per il punto sub 4).