Art. 2. Requisiti specifici di ammissione L'avviso e' riservato, altresi', a coloro che siano in possesso seguenti requisiti specifici: 1) iscrizione all'albo dell'ordine dei medici attestata da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione all'avviso, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo prima dell'assunzione in servizio; 2) anzianita' di servizio di sette anni, di cui cinque nella disciplina direzione medica di presidio ospedaliero o disciplina equipollente, 3) specializzazione nella disciplina direzione medica di presidio ospedaliero o in una disciplina equipollente ovvero anzianita' di servizio di dieci anni nella disciplina. L'anzianita' di servizio utile per l'accesso deve essere maturata secondo le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997; 4) curriculum ai sensi dell'art. 8 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997. Detto curriculum deve riguardare le attivita' professionali, di studio, direzionali-organizzative, con riferimento: a) alla tipologia delle istituzioni in cui sono allocate le strutture presso le quali il candidato ha svolto la sua attivita' ed alla tipologia delle prestazioni erogate dalle strutture medesime; b) alla posizione funzionale del candidato nelle strutture ed alle sue competenze con indicazione di eventuali specifici ambiti di autonomia professionale con funzioni di direzione; c) alla tipologia qualitativa e quantitativa delle prestazioni effettuate dal candidato. Ove entro il termine di scadenza fissato per la presentazione della domanda alla presente selezione siano stati emanati i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 1 del regolamento, l'aspirante dovra' dimostrare di aver svolto la specifica attivita' professionale nella disciplina oggetto della selezione mediante: una casistica di specifiche esperienze e di attivita' professionali come stabilito per la disciplina oggetto della selezione con il citato decreto del Ministro della sanita'. La casistica deve essere riferita al decennio precedente alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e deve essere certificata dal direttore sanitario sulla base delle attestazioni del dirigente di struttura complessa responsabile della competente U.O.; d) ai soggiorni di studio o di addestramento professionale per attivita' attinenti alla disciplina in rilevanti strutture italiane o estere di durata non inferiore a tre mesi con esclusione dei tirocini obbligatori; e) alla attivita didattica presso corsi di studio per il conseguimento di diploma universitario, di laurea o di specializzazione ovvero presso scuole per la formazione di personale sanitario con indicazione delle ore annue di insegnamento; f) alla partecipazione a corsi, congressi, convegni e seminari, anche effettuati all'estero, valutati secondi i criteri di cui all'art. 9 decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 nonche' alle pregresse idoneita' nazionali. Nella valutazione del curriculum e' presa in considerazione, altresi' la produzione scientifica strettamente pertinente la disciplina, pubblicata su riviste italiane o straniere caratterizzate da criteri di filtro nell'accettazione dei lavori nonche' il suo impatto sulla comunita' scientifica. I contenuti del curriculum, esclusi quelli di cui al punto c) possono essere autocertificati dai candidati ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 5) Attestato di formazione manageriale. Fino all'espletamento del primo corso manageriale di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, l'incarico puo' essere attribuito senza l'attestato di formazione manageriale, fermo restando l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. I candidati cui sara' conferito l'incarico di direzione delle strutture complesse avranno l'obbligo di acquisire l'attestato di formazione manageriale di cui all'art. 5, comma 1 lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997 come modificato dall'art. 16-quinquies del decreto legislativo n. 229/1999 entro un anno dall'inizio dell'incarico, in attuazione di quanto previsto dall'art. 15, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502 come modificato dall'art. 13 del gia' citato decreto legislativo n. 229/1999. Il mancato superamento del primo corso attivato dalla regione successivamente al conferimento dell'incarico determinera' la decadenza dall'incarico stesso. Limitatamente ad un quinquennio dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 484/1997, coloro che sono in possesso dell'idoneita' conseguita in base al pregresso ordinamento, possono accedere agli incarichi anche in mancanza dell'attestato di formazione manageriale, con l'obbligo di acquisire l'attestato nel primo corso utile. L'incarico di struttura complessa, fino all'espletamento del primo corso di formazione, sara' attribuito con i requisiti di cui sopra fatta eccezione per il punto sub 4).