Art. 6. Modalita' procedurali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, la commissione esaminatrice e' nominata dal direttore generale ed e' composta dal direttore sanitario che la presiede e da due dirigenti dei ruoli del personale del servizio sanitario nazionale, preposti ad una struttura complessa della disciplina oggetto dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale ed uno dal collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio alla individuazione provvede il consiglio dei sanitari. La commissione provvedera' all'accertamento del possesso dei requisiti dei candidati e predisporra' l'elenco degli idonei, previa vatutazione del curriculum professionale e successiva effettuazione di' un colloquio diretto alla valutazione della capacita' professionale del candidato nella specifica disciplina con riferimento anche alle esperienze professionali documentate, nonche' all'accertamento delle capacita' gestionali, organizzative e di direzione del candidato stesso con riferimento all'incarico da svolgere. La data ed il luogo di effettuazione del colloquio saranno resi noti a ciascun candidato ammesso mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento - inviata al domicilio comunicato - almeno venti giorni prima dello svolgimento dello stesso.