Art. 6.

                        Modalita' procedurali

    Ai  sensi  dell'art. 13  del  decreto legislativo 19 giugno 1999,
n. 229,   la  commissione  esaminatrice  e'  nominata  dal  direttore
generale  ed e' composta dal direttore sanitario che la presiede e da
due   dirigenti  dei  ruoli  del  personale  del  servizio  sanitario
nazionale,  preposti  ad  una  struttura  complessa  della disciplina
oggetto  dell'incarico, di cui uno individuato dal direttore generale
ed uno dal collegio di direzione. Fino alla costituzione del collegio
alla individuazione provvede il consiglio dei sanitari.
    La  commissione  provvedera'  all'accertamento  del  possesso dei
requisiti  dei candidati e predisporra' l'elenco degli idonei, previa
vatutazione  del  curriculum professionale e successiva effettuazione
di'   un   colloquio   diretto   alla   valutazione  della  capacita'
professionale   del   candidato   nella   specifica   disciplina  con
riferimento  anche alle esperienze professionali documentate, nonche'
all'accertamento  delle  capacita'  gestionali,  organizzative  e  di
direzione  del  candidato  stesso  con  riferimento  all'incarico  da
svolgere.
    La  data  ed il luogo di effettuazione del colloquio saranno resi
noti  a  ciascun  candidato ammesso mediante lettera raccomandata con
avviso  di  ricevimento  -  inviata  al domicilio comunicato - almeno
venti giorni prima dello svolgimento dello stesso.