Art. 7. Conferimento incarico Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modifiche direttore generale dell'azienda, con motivato provvedimento, procedera' all'attribuzione dell'incarico nell'ambito dei candidati che stano stati dichiarati idonei dalla commissione di esperti. L'incarico comporta per l'assegnatario l'obbligo di un rapporto esclusivo con l'azienda. Tale rapporto sara' incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente o in convenzione con altre strutture pubbliche o private. Detto incarico potra' essere rinnovato, per lo stesso periodo o per un periodo piu' breve, previo superamento delle verifiche periodiche. Il dipendente e' sottoposto oltre che alla verifica triennale anche a verifica al termine dell'incarico. Le verifiche riguardano le attivita' professionali svolte e i risultati raggiunti e sono effettuate da un collegio tecnico, nominato dal direttore generale secondo quanto previsto dall'art. 15, comma 5, del decreto legislativo n. 229/1999. La mancata conferma nell'incarico comporta la destinazione del dirigente ad altra funzione con la perdita dello specifico trattamento economico in godimento. Il rapporto di lavoro sara' costituito e regolamentato mediante la stipula di un contratto individuale predisposto in osservanza di quanto stabilito dall'art. 13 del C.C.N.L. della dirigenza medica dell'8 giugno 2000. Colui che, senza giustificato motivo non assume servizio entro trenta giorni dal termine stabilito nel provvedimento di nomina, decade dalla nomina stessa. Per quanto non esplicitamente contemplato nel presente bando si fa riferimento alle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 484 del 10 dicembre 1997 e dal decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni ed integrazioni e alla normativa vigente in materia. L'amministrazione si riserva la facolta' di prorogare, sospendere o revocare a suo insindacabile giudizio il presente bando. Il direttore generale: Clini