Art. 10. 1. Riconosciuta la regolarita' del procedimento sara' approvata la graduatoria di merito, saranno dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso ed assegnate le borse di studio. 2. La graduatoria verra' successivamente pubblicata nel bollettino ufficiale del Ministero della salute. Di tale pubblicazione si dara' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. 3. Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 4. Trascorsi centoventi giorni dalla medesima data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale potranno essere restituiti i titoli allegati alla domanda di partecipazione al concorso. 5. Trascorso un anno dai centoventi giorni sopra indicati l'amministrazione si riserva di restituire ai candidati i titoli di merito dagli stessi presentati per la partecipazione al concorso in questione anche in assenza di espressa richiesta del candidato.