Art. 10.
    1.  Riconosciuta  la regolarita' del procedimento sara' approvata
la graduatoria di merito, saranno dichiarati i vincitori e gli idonei
del concorso ed assegnate le borse di studio.
    2.   La   graduatoria   verra'   successivamente  pubblicata  nel
bollettino   ufficiale   del   Ministero   della   salute.   Di  tale
pubblicazione   si  dara'  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    3.   Dalla  data  di  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale decorrera' il termine per le eventuali impugnative.
    4.   Trascorsi   centoventi   giorni   dalla   medesima  data  di
pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta Ufficiale potranno essere
restituiti  i  titoli  allegati  alla  domanda  di  partecipazione al
concorso.
    5.  Trascorso  un  anno  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione  si  riserva di restituire ai candidati i titoli di
merito  dagli  stessi presentati per la partecipazione al concorso in
questione anche in assenza di espressa richiesta del candidato.