Art. 12.
    1.  I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa
di  studio  verranno  invitati  ad  iniziare  la frequenza, a pena di
decadenza,  entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre
dalla  ricezione  dell'apposita  comunicazione  raccomandata a.r. Con
detta  comunicazione saranno altresi' invitati a comunicare il codice
fiscale,  il  domicilio  fiscale  e le detrazioni d'imposta cui si ha
diritto,  nonche'  a presentare il modello relativo alle modalita' di
pagamento dei ratei della borsa di studio.
    2.  I  borsisti  sono  tenuti,  entro  il termine di giorni venti
dall'inizio  della  borsa  di studio, ad inviare all'ufficio indicato
nell'art.   10,   una   dichiarazione,  redatta  su  carta  intestata
dell'Istituto,   firmata  dal  responsabile  scientifico,  attestante
l'avvenuto  inizio della frequenza stessa, nonche' a far pervenire la
documentazione   attestante   l'avvenuta   assicurazione  contro  gli
infortuni  e sanitaria che deve coprire il borsista dall'inizio della
fruizione  della  borsa  stessa,  e  la  dichiarazione con la quale i
borsisti  medesimi  si impegnano a rispettare il divieto di cumulo di
cui al precedente art. 1, comma 5, durante la fruizione della borsa.
    3.  I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio
loro  assegnata,  dovranno  far  pervenire  a questa amministrazione,
entro   il   termine  perentorio  di  giorni  trenta  dalla  data  di
ricevimento   della   lettera  di  assegnazione,  e  sempre  a  mezzo
raccomandata a.r., la rinuncia alla borsa medesima.
    4.  Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili
per  rinuncia  o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai
candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria.
    5.  Tali  assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei
mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse.