Art. 12. 1. I vincitori del concorso ai quali e' stata assegnata la borsa di studio verranno invitati ad iniziare la frequenza, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla ricezione dell'apposita comunicazione raccomandata a.r. Con detta comunicazione saranno altresi' invitati a comunicare il codice fiscale, il domicilio fiscale e le detrazioni d'imposta cui si ha diritto, nonche' a presentare il modello relativo alle modalita' di pagamento dei ratei della borsa di studio. 2. I borsisti sono tenuti, entro il termine di giorni venti dall'inizio della borsa di studio, ad inviare all'ufficio indicato nell'art. 10, una dichiarazione, redatta su carta intestata dell'Istituto, firmata dal responsabile scientifico, attestante l'avvenuto inizio della frequenza stessa, nonche' a far pervenire la documentazione attestante l'avvenuta assicurazione contro gli infortuni e sanitaria che deve coprire il borsista dall'inizio della fruizione della borsa stessa, e la dichiarazione con la quale i borsisti medesimi si impegnano a rispettare il divieto di cumulo di cui al precedente art. 1, comma 5, durante la fruizione della borsa. 3. I vincitori che non intendono usufruire della borsa di studio loro assegnata, dovranno far pervenire a questa amministrazione, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di ricevimento della lettera di assegnazione, e sempre a mezzo raccomandata a.r., la rinuncia alla borsa medesima. 4. Le borse di studio che risulteranno eventualmente disponibili per rinuncia o decadenza dei vincitori potranno essere assegnate ai candidati risultati idonei, secondo l'ordine della graduatoria. 5. Tali assegnazioni non potranno essere disposte trascorsi sei mesi dalla data del primo provvedimento di assegnazione delle borse.