Art. 13.
    1.   Qualora   sussistano   giustificati  motivi  l'inizio  della
fruizione  della  borsa  puo'  essere  rinviato,  per  un periodo non
superiore  a  sei  mesi  dalla data di comunicazione del conferimento
della  borsa  di studio, dall'amministrazione dell'Istituto superiore
di  sanita'  previa istanza del borsista, debitamente motivata, sulla
quale  il  responsabile scientifico e il direttore della struttura di
assegnazione  di  cui  all'articolo  6, comma 1, lettera c), dovranno
esprimere il proprio parere favorevole al rinvio.
    2.  Per  cause  di  forza  maggiore  e  per  giustificati motivi,
l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' puo' autorizzare
la  sospensione della fruizione della borsa di studio, per un periodo
non  superiore  a  sei  mesi, previa istanza debitamente motivata del
borsista,  vistata dal responsabile scientifico e dal direttore della
struttura di assegnazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c).
    3. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30
dicembre   1971,   n.  1204,  e  successive  modificazioni,  dovranno
sospendere  l'attivita'  di  borsista  previa  esibizione di apposito
certificato  medico  nel  quale dovranno essere indicati i periodi di
astensione ai sensi della citata legge.
    4.  Nel  corso  della  fruizione  della  borsa  di studio, previa
autorizzazione   del   responsabile   scientifico   dell'istituto  di
assegnazione,   il  borsista  puo'  partecipare  a  corsi,  convegni,
congressi ecc., che si rilevino di notevole importanza scientifica.