Art. 13. 1. Qualora sussistano giustificati motivi l'inizio della fruizione della borsa puo' essere rinviato, per un periodo non superiore a sei mesi dalla data di comunicazione del conferimento della borsa di studio, dall'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' previa istanza del borsista, debitamente motivata, sulla quale il responsabile scientifico e il direttore della struttura di assegnazione di cui all'articolo 6, comma 1, lettera c), dovranno esprimere il proprio parere favorevole al rinvio. 2. Per cause di forza maggiore e per giustificati motivi, l'amministrazione dell'Istituto superiore di sanita' puo' autorizzare la sospensione della fruizione della borsa di studio, per un periodo non superiore a sei mesi, previa istanza debitamente motivata del borsista, vistata dal responsabile scientifico e dal direttore della struttura di assegnazione di cui all'art. 6, comma 1, lettera c). 3. Coloro che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204, e successive modificazioni, dovranno sospendere l'attivita' di borsista previa esibizione di apposito certificato medico nel quale dovranno essere indicati i periodi di astensione ai sensi della citata legge. 4. Nel corso della fruizione della borsa di studio, previa autorizzazione del responsabile scientifico dell'istituto di assegnazione, il borsista puo' partecipare a corsi, convegni, congressi ecc., che si rilevino di notevole importanza scientifica.