Art. 14. 1. Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che diano luogo a rilievi per scarso profitto o per comportamento indisciplinato. 2. Verranno altresi' dichiarati decaduti dal godimento della borsa di studio coloro che non inizino la frequenza della borsa entro il termine previsto dal predetto art. 12, comma 1, del bando, e coloro che non ottemperino al divieto di cumulo di cui all'art. l, del bando medesimo, o che non abbiano iniziato o ripreso l'attivita' di borsista al termine dei periodi di rinvio, sospensione o astensione dell'attivita' stessa previsti dal precedente art. 13, o che si assentino ingiustificatamente. 3. La decadenza e' dichiarata con provvedimento motivato su proposta del responsabile scientifico, controfirmata dal direttore della struttura presso cui il borsista medesimo svolge la propria attivita'.