Art. 14.
    1.  Decadono dal godimento della borsa di studio coloro che diano
luogo   a   rilievi   per   scarso   profitto   o  per  comportamento
indisciplinato.
    2.  Verranno  altresi'  dichiarati  decaduti  dal godimento della
borsa di studio coloro che non inizino la frequenza della borsa entro
il  termine  previsto  dal  predetto  art.  12, comma 1, del bando, e
coloro  che  non  ottemperino al divieto di cumulo di cui all'art. l,
del  bando medesimo, o che non abbiano iniziato o ripreso l'attivita'
di   borsista  al  termine  dei  periodi  di  rinvio,  sospensione  o
astensione  dell'attivita'  stessa previsti dal precedente art. 13, o
che si assentino ingiustificatamente.
    3.  La  decadenza  e'  dichiarata  con  provvedimento motivato su
proposta  del  responsabile  scientifico, controfirmata dal direttore
della  struttura  presso  cui  il borsista medesimo svolge la propria
attivita'.