Art. 15.
    1.  L'importo  della  borsa  verra' corrisposto in misura del 50%
all'inizio  del  godimento  della borsa, su presentazione di relativo
modello con l'indicazione del codice fiscale, del domicilio fiscale e
delle  detrazioni  d'imposta  spettanti, nonche' della documentazione
attestante   l'inizio   di  fruizione  della  borsa  e  dell'avvenuta
assicurazione  contro gli infortuni e sanitaria di cui al sopracitato
art. 12.
    2.  Il  30%  verra'  corrisposto  al  termine  del  sesto mese di
frequenza,  previa  presentazione  di  una  dichiarazione  redatta  e
firmata  dal  responsabile scientifico dell'istituto di assegnazione,
su  carta  intestata  dell'istituto  stesso, attestante il periodo di
frequenza,  unitamente  ad  una  relazione  del  borsista firmata dal
medesimo e controfirmata dal responsabile scientifico, da inviare nel
termine  di  trenta giorni successivi al compimento del sesto mese di
frequenza della borsa medesima.
    3.  Il  rimanente  20%  verra'  corrisposto  successivamente alla
presentazione  della relazione e del certificato di cui al successivo
art. 16.
    4.  In caso di rinuncia o decadenza, l'importo della borsa verra'
ridotto proporzionalmente.