Art. 15. 1. L'importo della borsa verra' corrisposto in misura del 50% all'inizio del godimento della borsa, su presentazione di relativo modello con l'indicazione del codice fiscale, del domicilio fiscale e delle detrazioni d'imposta spettanti, nonche' della documentazione attestante l'inizio di fruizione della borsa e dell'avvenuta assicurazione contro gli infortuni e sanitaria di cui al sopracitato art. 12. 2. Il 30% verra' corrisposto al termine del sesto mese di frequenza, previa presentazione di una dichiarazione redatta e firmata dal responsabile scientifico dell'istituto di assegnazione, su carta intestata dell'istituto stesso, attestante il periodo di frequenza, unitamente ad una relazione del borsista firmata dal medesimo e controfirmata dal responsabile scientifico, da inviare nel termine di trenta giorni successivi al compimento del sesto mese di frequenza della borsa medesima. 3. Il rimanente 20% verra' corrisposto successivamente alla presentazione della relazione e del certificato di cui al successivo art. 16. 4. In caso di rinuncia o decadenza, l'importo della borsa verra' ridotto proporzionalmente.