Art. 16.
    1. Entro il termine di giorni trenta successivi al compimento del
periodo  di frequenza l'interessato dovra' far pervenire all'Istituto
superiore  di sanita', una relazione, firmata in calce dal borsista e
dal  responsabile  scientifico  attestante  gli  studi  e le ricerche
effettuate.
    2. A detta relazione dovra' essere unito un certificato, su carta
intestata  dell'istituto,  del responsabile scientifico attestante la
regolare  frequenza per l'intero periodo della borsa (con indicazione
del giorno di inizio e di termine della stessa), nonche' la specifica
attivita' svolta dal borsista ed i risultati ottenuti dal medesimo.