Art. 16. 1. Entro il termine di giorni trenta successivi al compimento del periodo di frequenza l'interessato dovra' far pervenire all'Istituto superiore di sanita', una relazione, firmata in calce dal borsista e dal responsabile scientifico attestante gli studi e le ricerche effettuate. 2. A detta relazione dovra' essere unito un certificato, su carta intestata dell'istituto, del responsabile scientifico attestante la regolare frequenza per l'intero periodo della borsa (con indicazione del giorno di inizio e di termine della stessa), nonche' la specifica attivita' svolta dal borsista ed i risultati ottenuti dal medesimo.