Art. 5. 1. Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso saranno raccolti presso l'Istituto superiore di sanita' - Servizio del personale, Divisione IV - Ufficio concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 3. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla citata legge n. 675/1996.