Art. 5.
    1.  Ai sensi dell'art. 10, comma 1, della legge 31 dicembre 1996,
n. 675,  i  dati  personali  forniti  dai  candidati nelle domande di
partecipazione   al   concorso  saranno  raccolti  presso  l'Istituto
superiore di sanita' - Servizio del personale, Divisione IV - Ufficio
concorsi per le finalita' di gestione del concorso medesimo.
    2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle   amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate  allo
svolgimento  del  concorso  o  alla posizione giuridico-economica del
candidato.
    3.  L'interessato  gode, ove applicabili, dei diritti di cui alla
citata legge n. 675/1996.