Art. 6. 1. Alla domanda di ammissione al concorso dovranno essere allegati, in carta libera, i seguenti documenti: a) certificato di laurea, rilasciato dalla competente autorita' accademica con l'indicazione del voto di laurea, nonche' la data di conseguimento della stessa; b) certificato attestante il periodo di attivita' di studio e ricerca svolto di cui all'art. 2, lettera d), con l'indicazione della data di inizio e la data di eventuale fine del periodo di almeno un anno di svolgimento dell'attivita' predetta; c) gradimento di frequenza del responsabile scientifico controfirmato dal direttore della struttura presso la quale si intende fruire della borsa di studio con l'approvazione del relativo programma di ricerca, se non coincidente. Il gradimento di frequenza del responsabile scientifico, per chi intende fruire della borsa di studio presso l'Istituto superiore di sanita', dovra' essere controfirmato dal direttore del laboratorio dell'Istituto medesimo, se non coincidente; d) pubblicazioni scientifiche; e) altri titoli culturali, professionali e accademici che l'aspirante ritenga utile presentare, concernenti l'attivita' di ricerca; f) programma di ricerca, dettagliato, che il candidato intende svolgere e l'Istituto presso il quale intende fruire della borsa di studio. Il programma deve essere firmato dal candidato. 2. Il candidato cittadino di uno degli altri Stati membri dell'Unio-ne europea che presenti i documenti di cui alle lettere a) e b) redatti in lingua straniera dovra' allegare agli stessi una traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale. 3. I documenti di cui alle lettere a), b), ed e) dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata ovvero, a seconda dei casi, tramite dichiarazione sostitutiva di certificazione o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', secondo quanto stabilito dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovranno essere sottoscritte dal candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', qualora non venga sottoscritta in presenza del dipendente addetto, dovra' essere corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. Detta dichiarazione potra' riguardare anche l'attestazione di conformita' all'originale della documentazione eventualmente prodotta in fotocopia non autenticata. 4. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle previste nei successivi articoli del presente bando, dovranno contenere tutti gli elementi che le rendano utilizzabili, per i relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 5. Le dichiarazioni mendaci o la falsita' negli atti, secondo quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. 6. L'Istituto procedera' ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime. 7. Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche di cui alla lettera d), del presente articolo potranno essere prodotte in originale, copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice fotocopia dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' sottoscritta in presenza del dipendente addetto o corredata da copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. I lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale o in copia autenticata nei modi di legge o in luogo di tale lettera, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati per la pubblicazione. Tale dichiarazione dovra' indicare con esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la data di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il lavoro stesso sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti. 8. I documenti di cui al presente articolo prodotti in fotocopia semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale se ne attesti la conformita' all'originale non saranno presi in considerazione. 9. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un elenco in duplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale dovranno essere indicati gli estremi del concorso e le generalita' del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun titolo dovra' essere numerato progressivamente e la numerazione dovra' essere riportata nell'elenco. 10. I titoli eventualmente inviati non congiuntamente alla domanda saranno presi in considerazione solo se spediti a parte, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al relativo elenco in duplice copia, dovranno essere accompagnati da un'apposita lettera di trasmissione. 11. Per informazioni relative al concorso la Divisione IV - Concorsi dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperto al pubblico dalle ore 10 alle ore 12 dei giorni non festivi escluso il sabato, nonche' dalle ore 14 alle ore 15 del martedi' e del giovedi'.