Art. 6.
    1.  Alla  domanda  di  ammissione  al  concorso  dovranno  essere
allegati, in carta libera, i seguenti documenti:
      a) certificato di laurea, rilasciato dalla competente autorita'
accademica  con  l'indicazione del voto di laurea, nonche' la data di
conseguimento della stessa;
      b) certificato  attestante  il periodo di attivita' di studio e
ricerca svolto di cui all'art. 2, lettera d), con l'indicazione della
data  di  inizio e la data di eventuale fine del periodo di almeno un
anno di svolgimento dell'attivita' predetta;
      c) gradimento   di   frequenza   del  responsabile  scientifico
controfirmato  dal  direttore  della  struttura  presso  la  quale si
intende  fruire della borsa di studio con l'approvazione del relativo
programma  di ricerca, se non coincidente. Il gradimento di frequenza
del  responsabile  scientifico, per chi intende fruire della borsa di
studio   presso   l'Istituto  superiore  di  sanita',  dovra'  essere
controfirmato  dal  direttore del laboratorio dell'Istituto medesimo,
se non coincidente;
      d) pubblicazioni scientifiche;
      e) altri  titoli  culturali,  professionali  e  accademici  che
l'aspirante  ritenga  utile  presentare,  concernenti  l'attivita' di
ricerca;
      f) programma  di ricerca, dettagliato, che il candidato intende
svolgere  e  l'Istituto presso il quale intende fruire della borsa di
studio. Il programma deve essere firmato dal candidato.
    2.  Il  candidato  cittadino  di  uno  degli  altri  Stati membri
dell'Unio-ne  europea che presenti i documenti di cui alle lettere a)
e  b)  redatti  in  lingua  straniera dovra' allegare agli stessi una
traduzione   in   lingua  italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero,  redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica o
consolare ovvero da un traduttore ufficiale.
    3.  I documenti di cui alle lettere a), b), ed e) dovranno essere
prodotti  in  originale  o in copia autenticata ovvero, a seconda dei
casi,   tramite   dichiarazione   sostitutiva   di  certificazione  o
dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di  notorieta', secondo quanto
stabilito  dagli  articoli  46  e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che dovranno essere sottoscritte
dal  candidato. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',
qualora  non  venga  sottoscritta in presenza del dipendente addetto,
dovra'   essere   corredata   da  copia  fotostatica,  ancorche'  non
autenticata,  di  un documento di identita' del sottoscrittore. Detta
dichiarazione  potra'  riguardare anche l'attestazione di conformita'
all'originale   della   documentazione   eventualmente   prodotta  in
fotocopia non autenticata.
    4.  Le  dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come anche quelle
previste   nei  successivi  articoli  del  presente  bando,  dovranno
contenere  tutti  gli  elementi  che  le  rendano utilizzabili, per i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno.
    5.  Le  dichiarazioni  mendaci  o la falsita' negli atti, secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  28 dicembre 2000, n. 445, sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.
    6.  L'Istituto  procedera' ad idonei controlli, anche a campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive medesime.
    7.  Per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche di cui alla
lettera  d),  del  presente  articolo  potranno  essere  prodotte  in
originale,  copia autenticata ovvero, ai sensi degli articoli 19 e 47
del  decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, in semplice
fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale mediante dichiarazione
sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  sottoscritta  in presenza del
dipendente  addetto  o  corredata da copia fotostatica, ancorche' non
autenticata,  di  un  documento  di  identita'  del sottoscrittore. I
lavori in corso di stampa saranno presi in considerazione soltanto se
accompagnati dalla lettera di accettazione dell'editore, in originale
o  in copia autenticata nei modi di legge o in luogo di tale lettera,
da  dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' con la quale il
candidato  attesti  che i lavori medesimi sono stati accettati per la
pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra' indicare con esattezza il
titolo   del  lavoro,  il  nome  dei  relativi  autori,  la  data  di
accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale il
lavoro  stesso  sara' pubblicato. Non saranno presi in considerazione
lavori ciclostilati, dattilografati o manoscritti.
    8.  I documenti di cui al presente articolo prodotti in fotocopia
semplice  non  corredata dalla dichiarazione sostitutiva con la quale
se  ne  attesti  la  conformita'  all'originale  non saranno presi in
considerazione.
    9.  Alla  domanda  dovra' essere allegato, altresi', un elenco in
duplice  copia  di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul quale
dovranno  essere  indicati  gli estremi del concorso e le generalita'
del  candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo. Ciascun
titolo  dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco.
    10.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda  saranno  presi  in considerazione solo se spediti a parte, a
mezzo  di  raccomandata  con  avviso di ricevimento, entro il termine
utile  per la presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente al
relativo  elenco  in  duplice  copia, dovranno essere accompagnati da
un'apposita lettera di trasmissione.
    11.  Per  informazioni  relative  al  concorso  la Divisione IV -
Concorsi  dell'Istituto superiore di sanita' sara' aperto al pubblico
dalle  ore  10  alle ore 12 dei giorni non festivi escluso il sabato,
nonche' dalle ore 14 alle ore 15 del martedi' e del giovedi'.