Art. 7. 1. Sono esclusi dal concorso con le modalita' di cui al comma 3 del precedente art. 2: 1) coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dal precedente art. 2; 2) coloro che si trovino nelle condizioni previste dal precedente art. 3; 3) i candidati che abbiano spedito la domanda e i titoli oltre il termine perentorio indicato nel comma 1 del precedente art. 4; 4) gli aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni richieste nel precedente art. 4; 5) coloro che non abbiano allegato alla domanda i documenti richiesti alle lettere a), b), del precedente art. 6, o che presentino i documenti stessi in fotocopia non autenticata nei modi di legge o non corredati dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' che attesti la conformita' di detta copia all'originale, o che per gli stessi non ne abbiano dichiarato il possesso mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione cosi' come specificato nell'art. 6, terzo e quarto comma, del presente bando; 6) coloro che non abbiano allegato alla domanda il gradimento di frequenza richiesto alla lettera c) del precedente art. 6; 7) coloro che non abbiano allegato alla domanda il programma di ricerca richiesto alla lettera f) del precedente art. 6. 2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dell'aspirante borsista o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.