Art. 7.
    1.  Sono  esclusi dal concorso con le modalita' di cui al comma 3
del precedente art. 2:
      1)  coloro  che  non siano in possesso dei requisiti prescritti
dal precedente art. 2;
      2)   coloro  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dal
precedente art. 3;
      3)  i candidati che abbiano spedito la domanda e i titoli oltre
il termine perentorio indicato nel comma 1 del precedente art. 4;
      4)  gli  aspiranti le cui domande non contengano le indicazioni
richieste nel precedente art. 4;
      5)  coloro  che  non  abbiano allegato alla domanda i documenti
richiesti  alle  lettere  a),  b),  del  precedente  art.  6,  o  che
presentino  i  documenti stessi in fotocopia non autenticata nei modi
di legge o non corredati dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di
notorieta' che attesti la conformita' di detta copia all'originale, o
che  per  gli  stessi  non ne abbiano dichiarato il possesso mediante
dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione cosi' come specificato
nell'art. 6, terzo e quarto comma, del presente bando;
      6)  coloro  che non abbiano allegato alla domanda il gradimento
di frequenza richiesto alla lettera c) del precedente art. 6;
      7) coloro che non abbiano allegato alla domanda il programma di
ricerca richiesto alla lettera f) del precedente art. 6.
    2. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di
dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da inesatte od incomplete
indicazioni  del  recapito  da  parte  dell'aspirante  borsista  o da
mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del cambiamento del recapito
indicato   nella  domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o
telegrafici imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.