Art. 8. Formazione ed approvazione della graduatoria Il punteggio complessivo e' dato dalla somma dei voti riportati nelle singole prove d'esame. La graduatoria definitiva dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza delle riserve previste dal precedente art. 1 e, in caso di parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. Sono dichiarati vincitori del concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con ordinanza del direttore amministrativo ed e' immediatamente efficace. Detta ordinanza sara' pubblicata nell'albo dell'Universita' degli studi di Ferrara e nel sito Web: http://www.unife.it/concorsi. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. La graduatoria rimarra' efficace per un termine di diciotto mesi dalla data di pubblicazione sopraindicata, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili. Questa amministrazione si riserva la possibilita' di attingere dalla graduatoria di merito anche per l'eventuale costituzione di rapporti di lavoro a tempo determinato con articolazione dell'orario a tempo pieno o parziale secondo la normativa in vigore. Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.