Art. 8.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    Il  punteggio  complessivo e' dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d'esame.
    La  graduatoria  definitiva  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con  l'osservanza delle riserve previste dal
precedente  art. 1  e, in caso di parita' di merito, delle preferenze
previste  dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 487/1994.
    Sono  dichiarati  vincitori  del  concorso, i candidati utilmente
collocati   nella   graduatoria   di  merito  nei  limiti  dei  posti
complessivamente messi a concorso.
    La  graduatoria  di merito, unitamente a quella dei vincitori, e'
approvata   con   ordinanza   del   direttore  amministrativo  ed  e'
immediatamente  efficace.  Detta ordinanza sara' pubblicata nell'albo
dell'Universita'   degli   studi   di   Ferrara   e   nel  sito  Web:
http://www.unife.it/concorsi.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    La  graduatoria rimarra' efficace per un termine di diciotto mesi
dalla data di pubblicazione sopraindicata, per eventuali coperture di
posti  per i quali il concorso e' stato bandito e che successivamente
ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Questa  amministrazione  si  riserva la possibilita' di attingere
dalla  graduatoria  di  merito  anche per l'eventuale costituzione di
rapporti  di lavoro a tempo determinato con articolazione dell'orario
a tempo pieno o parziale secondo la normativa in vigore.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.