Art. 9. Assunzione in servizio I candidati dichiarati vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata a.r., a stipulare in conformita' a quanto previsto dal contratto collettivo nazionale dei dipendenti del comparto dell'Universita' 1998-2001, il contratto di lavoro individuale a tempo indeterminato per l'assunzione a categoria C, posizione economica C1, area amministrativa con diritto al relativo trattamento economico. Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego di cui al presente bando, il candidato stesso sara' invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla stipulazione del contratto di lavoro individuale, idonea documentazione. Scaduto inutilmente il termine sopracitato, e fatta salva la possibilita' di una sua proroga a richiesta dell'interessato, nel caso di comprovato impedimento, si provvedera' all'immediata risoluzione del rapporto. Comporta altresi' l'immediata risoluzione dal rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine assegnato, salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In tale caso l'amministrazione, valutati i motivi, proroga il termine per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio. L'assunzione in servizio e' comunque subordinata all'esistenza, al momento, dell'apposita copertura finanziaria nel bilancio dell'Ateneo, il quale si riserva la facolta' di procedere alla chiamata in servizio dei vincitori in modo graduale. Il periodo di prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere rinnovato o prorogato alla scadenza. Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma, nel restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e allo stesso viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio, compresi i ratei della tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.