Art. 9.

                       Assunzione in servizio

    I  candidati  dichiarati  vincitori  saranno  invitati,  a  mezzo
raccomandata  a.r.,  a stipulare in conformita' a quanto previsto dal
contratto   collettivo   nazionale   dei   dipendenti   del  comparto
dell'Universita'  1998-2001,  il  contratto  di  lavoro individuale a
tempo   indeterminato  per  l'assunzione  a  categoria  C,  posizione
economica C1, area amministrativa con diritto al relativo trattamento
economico.
    Ai   fini   dell'accertamento   dei  requisiti  per  l'ammissione
all'impiego  di  cui  al  presente  bando,  il candidato stesso sara'
invitato a presentare a questa Universita', entro trenta giorni dalla
stipulazione    del   contratto   di   lavoro   individuale,   idonea
documentazione.
    Scaduto  inutilmente  il  termine  sopracitato,  e fatta salva la
possibilita'  di  una  sua  proroga a richiesta dell'interessato, nel
caso   di   comprovato   impedimento,  si  provvedera'  all'immediata
risoluzione  del  rapporto. Comporta altresi' l'immediata risoluzione
dal  rapporto di lavoro la mancata assunzione in servizio nel termine
assegnato,  salvo comprovati e giustificati motivi di impedimento. In
tale  caso  l'amministrazione,  valutati i motivi, proroga il termine
per l'assunzione, compatibilmente con le esigenze di servizio.
    L'assunzione  in  servizio e' comunque subordinata all'esistenza,
al   momento,   dell'apposita   copertura  finanziaria  nel  bilancio
dell'Ateneo,  il  quale  si  riserva  la  facolta'  di procedere alla
chiamata in servizio dei vincitori in modo graduale.
    Il  periodo  di  prova ha la durata di mesi tre e non puo' essere
rinnovato o prorogato alla scadenza.
    Decorsa la meta' del periodo di prova di cui al precedente comma,
nel  restante periodo ciascuna delle parti puo' recedere dal rapporto
in  qualsiasi  momento  senza  obbligo di preavviso ne' di indennita'
sostitutiva del preavviso.
    Il   recesso   opera   dal   momento   della  comunicazione  alla
controparte.
    Decorso  il  periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia
stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato
in  servizio e allo stesso viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno
dell'assunzione a tutti gli effetti.
    In  caso  di  recesso  la  retribuzione  viene  corrisposta  fino
all'ultimo  giorno  di  effettivo  servizio,  compresi  i ratei della
tredicesima mensilita'; spetta altresi' al dipendente la retribuzione
corrispondente alle giornate di ferie maturate e non godute.