Art. 10.

                         Pubblico dipendente

    Il  pubblico  dipendente ammesso al corso di dottorato di ricerca
e'  collocato,  a  domanda, fin dall'inizio e per tutta la durata del
corso, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegno ed
usufruisce  della  borsa  di  studio  ove  ricorrano le condizioni di
reddito  richieste.  Il  periodo di congedo straordinario e' utile ai
fini della progressione di carriera e del trattamento di quiescenza e
di previdenza.