Art. 11.

                       Obblighi dei dottorandi

    I  partecipanti  al  dottorato  hanno l'obbligo di frequentare il
corso  di  dottorato  e  di  compiere  continuativamente attivita' di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine,
secondo le modalita' che saranno fissate dal collegio dei docenti.
    Al   termine  di  ciascun  anno  accademico,  i  partecipanti  al
dottorato   avranno  l'obbligo  di  presentare  al  coordinatore  una
relazione  dettagliata  delle  attivita'  e  delle  ricerche  svolte,
controfirmata dal docente responsabile.