Art. 7. Svolgimento delle prove In relazione alle qualita' accertate, la commissione dispone, per la valutazione di ciascun candidato, di un punteggio complessivo fino a novanta punti, cosi' ripartito: fino a sessanta punti per la prima prova e fino a trenta punti per la seconda prova. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 18/30 ed abbia in ogni caso dimostrato una sufficiente conoscenza della lingua o delle lingue straniere prescelte. Espletate le prove di esame, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei voti ottenuti dai candidati nelle singole prove. A parita' di punteggio, si dara' la preferenza al candidato con minore anzianita' anagrafica. Il decreto di approvazione degli atti verra' pubblicato nell'Albo del rettorato; di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.