Art. 8. Ammissione al corso I candidati saranno ammessi al corso secondo l'ordine di graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Il candidato che, in base alla graduatoria finale, sia risultato tra gli ammessi al corso decade dall'ammissione qualora non esprima la propria accettazione entro quindici giorni dalla comunicazione dell'esito del concorso. Subentra, in tal caso, il candidato che segue nella graduatoria. Il subentro si verifica, altresi', qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio effettivo del corso. L'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi e per la relativa frequenza e' di Euro 774,69 (pari a L. 1.500.000), graduato secondo fasce di condizione economica definite in analogia con tasse e contributi studenteschi e cosi' suddiviso: prima rata Euro 258,23 (pari a L. 500.000) da versare all'atto dell'iscrizione; seconda rata Euro 516,46 (pari a L. 1.000.000). Dal versamento dei suddetti contributi sono esonerati i fruitori della borsa di studio. I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame sono ammessi al corso di dottorato, senza borsa di studio, in soprannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso.