Art. 9. Borsa di studio Ai dottorandi, con reddito annuo personale complessivo non superiore a Euro 7746,85 (pari a L. 15.000.000), verra' conferita, ai sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa di studio il cui importo sara' adeguato annualmente agli aumenti di legge. Chi abbia usufruito di una borsa di studio per un corso di dottorato anche per un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una seconda volta.