Art. 9.

                           Borsa di studio

    Ai  dottorandi,  con  reddito  annuo  personale  complessivo  non
superiore a Euro 7746,85 (pari a L. 15.000.000), verra' conferita, ai
sensi e con le modalita' stabilite dalla normativa vigente, una borsa
di  studio  il cui importo sara' adeguato annualmente agli aumenti di
legge.
    Chi  abbia  usufruito  di  una  borsa  di  studio per un corso di
dottorato  anche  per  un solo anno, non puo' chiedere di fruirne una
seconda volta.