Art. 10. Graduatorie 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della rispettiva commissione esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte per ciascuno dei concorsi e, per quello per il Corpo del genio aeronautico, anche per specialita' di cui al precedente art. 1, comma 1. 2. Tali graduatorie generali di merito saranno formate secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando per ciascuno: la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; il punteggio conseguito nella prova orale; l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; l'eventuale punteggio riportato nella prova orale facoltativa di lingua straniera, calcolato come previsto nel precedente art. 9, comma 6. 3. Le graduatorie dei concorrenti idonei in ciascun concorso saranno approvate con distinti decreti dirigenziali. 4. Nel decreto di approvazione della graduatoria nel concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a. si terra' conto della ripartizione dei posti per specialita'. Pertanto, qualora taluni dei posti previsti per una o piu' delle specialita' restino non ricoperti per rinuncia o esclusione di vincitori la direzione generale per il personale militare procedera' alla copertura dei posti resisi vacanti secondo l'ordine della graduatoria di merito della specialita' in cui tale carenza si sia verificata. 5. Qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle suddette specialita' non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, gli stessi potranno essere devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 6. Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5 per il concorso per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. 7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti disponibili per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, - tenuto conto di quanto indicato per il Corpo del genio aeronautico nella lettera a. dell'articolo medesimo - si collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito. 8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa. Di detta pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le graduatorie saranno inoltre pubblicate, a puro titolo informativo, nel sito Internet www.persomil.difesa.it