Art. 10.

                             Graduatorie

    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle  prove  concorsuali  saranno  iscritti, a cura della rispettiva
commissione  esaminatrice, in graduatorie generali di merito distinte
per  ciascuno  dei  concorsi  e,  per  quello  per il Corpo del genio
aeronautico,  anche  per  specialita'  di  cui  al precedente art. 1,
comma 1.
    2.  Tali  graduatorie  generali di merito saranno formate secondo
l'ordine  dei  punteggi conseguiti dai concorrenti, ottenuti sommando
per ciascuno:
      la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte;
      il punteggio conseguito nella prova orale;
      l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito;
      l'eventuale  punteggio  riportato nella prova orale facoltativa
di  lingua  straniera, calcolato come previsto nel precedente art. 9,
comma 6.
    3.  Le  graduatorie  dei  concorrenti  idonei in ciascun concorso
saranno approvate con distinti decreti dirigenziali.
    4.  Nel decreto di approvazione della graduatoria nel concorso di
cui   all'art. 1,   comma 1,   lettera   a.  si  terra'  conto  della
ripartizione  dei posti per specialita'. Pertanto, qualora taluni dei
posti previsti per una o piu' delle specialita' restino non ricoperti
per  rinuncia  o esclusione di vincitori la direzione generale per il
personale militare procedera' alla copertura dei posti resisi vacanti
secondo l'ordine della graduatoria di merito della specialita' in cui
tale carenza si sia verificata.
    5. Qualora i posti messi a concorso per una o piu' delle suddette
specialita'  non dovessero, in tutto o in parte, essere ricoperti per
insufficienza  di  concorrenti  idonei,  gli  stessi  potranno essere
devoluti ai concorrenti idonei in altre specialita', secondo l'ordine
della graduatoria generale di merito.
    6.  Fermo restando quanto previsto nei precedenti commi 4 e 5 per
il concorso per il ruolo normale del Corpo del genio aeronautico, nel
decreto  di  approvazione  della  graduatoria  di ciascun concorso si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza posseduti
alla  data di scadenza del termine di presentazione delle domande che
i  concorrenti  abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima.
    7. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti  disponibili  per ciascun concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1,  -  tenuto  conto  di quanto indicato per il Corpo del genio
aeronautico   nella   lettera   a.   dell'articolo   medesimo   -  si
collocheranno utilmente nelle rispettive graduatorie di merito.
    8. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel   Giornale   ufficiale  del  Ministero  della  difesa.  Di  detta
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica.
    Le   graduatorie   saranno  inoltre  pubblicate,  a  puro  titolo
informativo, nel sito Internet www.persomil.difesa.it