Art. 11.

                               Nomina

    1.  I  concorrenti di cui al precedente art. 10, comma 7, saranno
nominati  tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo normale,
rispettivamente,  del  Corpo  del  genio  aeronautico,  del  Corpo di
commissariato  aeronautico  e  del  Corpo  sanitario aeronautico, con
anzianita'  assoluta  nel  grado  stabilita  nei  rispettivi  decreti
Presidenziali di nomina che saranno immediatamente esecutivi.
    2.  Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento,
anche  successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito della
condotta  e  delle  qualita'  morali  di cui al precedente art. 2 del
presente decreto.
    3.  I  vincitori  saranno  invitati  ad  assumere servizio in via
provvisoria,   sotto   riserva  dell'accertamento  del  possesso  dei
requisiti  prescritti  per  la  nomina  e  del  superamento del corso
applicativo di cui al successivo comma 4.
    4.   Dopo   la   nomina   essi   frequenteranno  come  prescritto
dall'art. 4,  comma 7,  del  decreto  legislativo  30 dicembre  1997,
n. 490  e  successive  modificazioni, un corso applicativo, di durata
non superiore ad un anno accademico, con le modalita' stabilite dallo
Stato Maggiore dell'Aeronautica.
    La  mancata  presentazione  nel  giorno prefissato comportera' la
decadenza  dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    All'atto  della  presentazione  al  corso  gli ufficiali dovranno
contrarre  una  ferma  di anni cinque decorrente dalla data di inizio
del  corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto
del  superamento  del  corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina.
    5.  Nel  caso  in cui alcuni dei posti risultassero non ricoperti
per  rinuncia  o decadenza di vincitori, la direzione generale per il
personale  militare  potra'  procedere all'ammissione al corso, con i
criteri indicati nel precedente art. 10, entro 1/12o della durata del
corso  stesso,  di  altrettanti  concorrenti  idonei secondo l'ordine
della rispettiva graduatoria.
    6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente  che,  trovandosi nelle condizioni dell'art. 4 della legge
30 dicembre   1971,   n. 1204,   non   possa   frequentare  il  corso
applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo.
    7.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo  la riserva di cui al precedente, comma 3, verra' sciolta
e  l'anzianita'  relativa verra' rideterminata in base alla media del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito  nella  graduatoria di fine corso. Detti ufficiali saranno
iscritti  in  ruolo  dopo  i pari grado provenienti dai corsi normali
dell'accademia  aeronautica che termineranno il ciclo formativo nello
stesso anno.
    8.  Per  gli  ufficiali  che  non  supereranno o non porteranno a
compimento  il  corso  applicativo  verra'  disposta  la revoca della
nomina  a  decorrere  dalla  data  di  conferimento  della  stessa  e
sanzionato  il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli interessati
saranno  collocati  in congedo, a meno che, se di sesso maschile, non
debbano   assolvere   o  completare  gli  obblighi  di  leva,  ovvero
restituiti ai ruoli di provenienza. Il periodo di durata del corso e'
computato  per  intero  ai  fini  dell'anzianita'  di  servizio per i
militari in servizio permanente effettivo e per il restante personale
non e' computabile ai fini dell'assolvimento degli obblighi di leva.