Art. 12.

                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 2  del  presente decreto, la Direzione generale per il personale
militare  provvedera'  a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed
enti  competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle
domande   di   partecipazione   al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.
    Il   certificato   del  casellario  giudiziale  verra'  acquisito
d'ufficio.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato decreto presidenziale 28 dicembre
2000,  n. 445,  qualora  dal controllo di cui al precedente, comma 1,
emerga  la  non  veridicita'  del  contenuto  della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici   eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.