Art. 14.

                     Spese di viaggio - Licenza

    1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi degli accertamenti e
delle  prove  di cui al precedente art. 4 del presente decreto sono a
carico  dei concorrenti i quali, peraltro, muniti della lettera o del
telegramma   di   convocazione   per   gli  accertamenti  sanitari  e
attitudinali,  nonche'  per  le  prove  orali, potranno rivolgersi al
distretto  militare  o alla capitaneria di porto ovvero ad un comando
Carabinieri,  per  ottenere  il  rilascio  dello scontrino per fruire
della agevolazione ferroviaria prevista (sconto del 10%).
    2.  I  concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire
della   licenza  straordinaria  per  esami,  compatibilmente  con  le
esigenze  di  servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali
dovranno  essere computati i giorni di svolgimento degli accertamenti
e  delle  prove  previste dal precedente art. 4 del presente decreto,
nonche'  quelli  necessari  per  il  raggiungimento della sede ove si
svolgeranno  detti  accertamenti e prove e per il rientro in sede. In
particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la  licenza ordinaria,
potra'  essere  concessa  nell'intera misura prevista di norma per la
preparazione  alla  prova  orale oppure frazionata in due periodi, di
cui  uno  non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Qualora
il  concorrente  non sostenga gli accertamenti e le prove d'esame per
motivi  dipendenti  dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara'
computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.