Art. 4.

                      Svolgimento dei concorsi

    1.  Lo  svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente
art. 1, comma 1, prevede:
      a. accertamenti sanitari;
      b. accertamenti attitudinali;
      c. due prove scritte;
      d. una prova orale;
      e. una prova orale facoltativa di lingua straniera.
    2.  Agli accertamenti e alle prove di cui al precedente, comma 1,
i  concorrenti  dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di
altro  documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato
da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
    3.   A  mente  dell'art. 3,  comma 3,  del  decreto  ministeriale
4 aprile  2000,  n. 114,  i  concorrenti  compresi  quelli  di  sesso
femminile  che  si  siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3,
comma 2,  del  citato  decreto  ministeriale  4 aprile  2000, n. 114,
all'atto  dell'approvazione  della graduatoria di merito del concorso
cui   partecipano   (entro   il  30 novembre  2002)  con  il  decreto
dirigenziale  di  cui al successivo art. 10, comma 3, dovranno essere
risultati  idonei  in  tutte  le  prove  ed in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1.