Art. 4. Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede: a. accertamenti sanitari; b. accertamenti attitudinali; c. due prove scritte; d. una prova orale; e. una prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Agli accertamenti e alle prove di cui al precedente, comma 1, i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 3. A mente dell'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, i concorrenti compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 2, del citato decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano (entro il 30 novembre 2002) con il decreto dirigenziale di cui al successivo art. 10, comma 3, dovranno essere risultati idonei in tutte le prove ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.