Art. 5.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate:
      a.  la  commissione  per  gli  accertamenti sanitari, unica per
tutti i Corpi;
      b.  la  commissione  per  gli  ulteriori accertamenti sanitari,
unica per tutti i Corpi;
      c.  la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per
tutti i Corpi;
      d.  le  commissioni  esaminatrici  per le prove scritte, per la
valutazione  dei titoli, per la prova orale e per la formazione della
graduatoria, distinte per ciascun concorso.
    2.  La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di cui al
precedente, comma 1, lettera a., sara' composta da:
      un  ufficiale  in  servizio permanente di grado non inferiore a
colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente;
      due  ufficiali  superiori  in  servizio  permanente  del  Corpo
sanitario aeronautico, membri;
      un  ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente,
segretario.
    Detta  commissione  si  avvarra' del supporto di ufficiali medici
specialisti   dell'Aeronautica   militare  o  di  medici  specialisti
esterni.
    3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente, comma 1, lettera b., sara' composta da:
      un  ufficiale  in  servizio permanente di grado non inferiore a
brigadier generale del Corpo sanitario aeronautico, presidente;
      due  ufficiali  superiori  in  servizio  permanente  del  Corpo
sanitario aeronautico, membri;
      un  ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare,
segretario.
    Gli  ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno
essere  diversi  da  quelli  previsti  nella  commissione  di  cui al
precedente comma 2.
    4.  La  commissione  per gli accertamenti attitudinali, di cui al
precedente, comma 1, lettera c., sara' composta da:
      un  ufficiale  in  servizio permanente di grado non inferiore a
tenente colonnello dell'Aeronautica militare, presidente;
      due  ufficiali  in  servizio  permanente di grado non inferiore
a maggiore dell'Aeronautica militare, membri;
      un  ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare,
segretario.
    Detta  commissione  si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali ed
esperti periti selettori.
    5.  Le  commissioni  di  cui  al  precedente, comma 1, lettera d.
saranno composte da:
      a.  per  il  concorso  per la nomina di dieci tenenti nel ruolo
normale  del Corpo del genio aeronautico di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a.:
        un  ufficiale  di grado non inferiore a brigadier generale in
servizio  permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
del genio aeronautico, presidente;
        sei  ufficiali  di grado non inferiore a maggiore in servizio
permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo del genio
aeronautico   ovvero   docenti  o  funzionari  delle  amministrazioni
pubbliche o estranei alle medesime, esperti nelle materie oggetto del
concorso, membri;
        un  ufficiale  superiore in servizio permanente del Corpo del
genio   aeronautico   ovvero   un   docente   o   funzionario   delle
amministrazioni  pubbliche  o  estraneo  alle medesime, esperto nelle
materie  oggetto  del concorso, che potra' essere diverso in funzione
delle specialita' previste, membro aggiunto per la prova orale;
        un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove
orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera;
        un    ufficiale    di   grado   non   inferiore   a   tenente
dell'Aeronautica  militare  in  servizio permanente, segretario senza
diritto al voto.
      b.  per  il  concorso  per la nomina di dieci tenenti nel ruolo
normale  del  Corpo di commissariato aeronautico di cui al precedente
art. 1, comma 1, lettera b.:
        un  ufficiale  di grado non inferiore a brigadier generale in
servizio  permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
di commissariato aeronautico, presidente;
        sette ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio
permanente  o  in  ausiliaria  da  non  oltre  tre  anni del Corpo di
commissariato   aeronautico   ovvero   docenti   o  funzionari  delle
amministrazioni  pubbliche  o  estranei  alle medesime, esperti nelle
materie oggetto del concorso, membri;
        un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove
orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera;
        un    ufficiale    di   grado   non   inferiore   a   tenente
dell'Aeronautica  militare  in  servizio permanente, segretario senza
diritto al voto.
      c. per il concorso per la nomina di 6 tenenti nel ruolo normale
del Corpo sanitario aeronautico di cui al precedente art. 1, comma 1,
lettera c.:
        un  ufficiale  di grado non inferiore a brigadier generale in
servizio permanente o in ausiliaria da non piu' di tre anni del Corpo
sanitario aeronautico, presidente;
        quattro  ufficiali  di  grado  non  inferiore  a maggiore  in
servizio  permanente  o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo
sanitario    aeronautico    ovvero   docenti   o   funzionari   delle
amministrazioni  pubbliche  o  estranei  alle medesime, esperti nelle
materie oggetto del concorso, membri;
        un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove
orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera;
        un    ufficiale    di   grado   non   inferiore   a   tenente
dell'Aeronautica  militare  in  servizio permanente, segretario senza
diritto al voto.
    I  membri  aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per
le quali sono aggregati.