Art. 5. Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a. la commissione per gli accertamenti sanitari, unica per tutti i Corpi; b. la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, unica per tutti i Corpi; c. la commissione per gli accertamenti attitudinali, unica per tutti i Corpi; d. le commissioni esaminatrici per le prove scritte, per la valutazione dei titoli, per la prova orale e per la formazione della graduatoria, distinte per ciascun concorso. 2. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente, comma 1, lettera a., sara' composta da: un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a colonnello del Corpo sanitario aeronautico, presidente; due ufficiali superiori in servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico, membri; un ufficiale dell'Aeronautica militare in servizio permanente, segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. 3. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente, comma 1, lettera b., sara' composta da: un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a brigadier generale del Corpo sanitario aeronautico, presidente; due ufficiali superiori in servizio permanente del Corpo sanitario aeronautico, membri; un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare, segretario. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli previsti nella commissione di cui al precedente comma 2. 4. La commissione per gli accertamenti attitudinali, di cui al precedente, comma 1, lettera c., sara' composta da: un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a tenente colonnello dell'Aeronautica militare, presidente; due ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a maggiore dell'Aeronautica militare, membri; un ufficiale in servizio permanente dell'Aeronautica militare, segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali ed esperti periti selettori. 5. Le commissioni di cui al precedente, comma 1, lettera d. saranno composte da: a. per il concorso per la nomina di dieci tenenti nel ruolo normale del Corpo del genio aeronautico di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a.: un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo del genio aeronautico, presidente; sei ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo del genio aeronautico ovvero docenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri; un ufficiale superiore in servizio permanente del Corpo del genio aeronautico ovvero un docente o funzionario delle amministrazioni pubbliche o estraneo alle medesime, esperto nelle materie oggetto del concorso, che potra' essere diverso in funzione delle specialita' previste, membro aggiunto per la prova orale; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera; un ufficiale di grado non inferiore a tenente dell'Aeronautica militare in servizio permanente, segretario senza diritto al voto. b. per il concorso per la nomina di dieci tenenti nel ruolo normale del Corpo di commissariato aeronautico di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b.: un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo di commissariato aeronautico, presidente; sette ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo di commissariato aeronautico ovvero docenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera; un ufficiale di grado non inferiore a tenente dell'Aeronautica militare in servizio permanente, segretario senza diritto al voto. c. per il concorso per la nomina di 6 tenenti nel ruolo normale del Corpo sanitario aeronautico di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c.: un ufficiale di grado non inferiore a brigadier generale in servizio permanente o in ausiliaria da non piu' di tre anni del Corpo sanitario aeronautico, presidente; quattro ufficiali di grado non inferiore a maggiore in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni del Corpo sanitario aeronautico ovvero docenti o funzionari delle amministrazioni pubbliche o estranei alle medesime, esperti nelle materie oggetto del concorso, membri; un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per le prove orali obbligatoria e facoltativa di lingua straniera; un ufficiale di grado non inferiore a tenente dell'Aeronautica militare in servizio permanente, segretario senza diritto al voto. I membri aggiunti hanno diritto di voto per le sole materie per le quali sono aggregati.