Art. 8.

                         Valutazione titoli

    1.  Le  commissioni  esaminatrici  di ciascun concorso, di cui al
precedente  art. 5, comma 1, lettera d., dopo le prove scritte di cui
al  precedente art. 7 e prima della relativa correzione, procederanno
alla  valutazione  dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito
sara'  reso  noto  agli  stessi  prima dell'effettuazione delle prove
orali. I titoli valutabili sono indicati nel gia' citato allegato "E"
al presente decreto.
    2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo
di  dieci  punti,  ripartiti  secondo  quanto  riportato  per ciascun
concorso  nel  gia'  citato  allegato  "E". A ciascun concorrente non
potra'  essere  attribuito,  in  ogni  caso, per singole categorie di
titoli  o  per  il  complesso  dei  titoli  posseduti,  un  punteggio
superiore a quello sopra indicato.
    3.  Formeranno  oggetto  di  valutazione  solo i titoli di merito
posseduti  alla  data  di scadenza del termine di presentazione delle
domanda  di partecipazione al concorso indicato nell'art. 3, comma 1,
e  per  i  quali  i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete
informazioni  nelle  domande  stesse ovvero in apposite dichiarazioni
sostitutive   ad   esse   allegate.  Le  pubblicazioni  di  carattere
tecnico-scientifico  formeranno  oggetto  di eventuale valutazione, a
mente  di  quanto  indicato nel precedente, comma 2, solo se allegate
alle domande.
    4.  Completata  la  fase  di  valutazione  dei titoli e quella di
valutazione  degli  elaborati nonche' di identificazione degli autori
degli stessi, la commissione provvedera' a trasmettere immediatamente
i relativi verbali al Ministero della difesa - Direzione generale per
il   personale  militare  -  I reparto  -  1a divisione  reclutamento
ufficiali - 4a sezione.