Art. 8. Valutazione titoli 1. Le commissioni esaminatrici di ciascun concorso, di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera d., dopo le prove scritte di cui al precedente art. 7 e prima della relativa correzione, procederanno alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti, il cui esito sara' reso noto agli stessi prima dell'effettuazione delle prove orali. I titoli valutabili sono indicati nel gia' citato allegato "E" al presente decreto. 2. Le commissioni disporranno di un punteggio complessivo massimo di dieci punti, ripartiti secondo quanto riportato per ciascun concorso nel gia' citato allegato "E". A ciascun concorrente non potra' essere attribuito, in ogni caso, per singole categorie di titoli o per il complesso dei titoli posseduti, un punteggio superiore a quello sopra indicato. 3. Formeranno oggetto di valutazione solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domanda di partecipazione al concorso indicato nell'art. 3, comma 1, e per i quali i concorrenti abbiano fornito analitiche e complete informazioni nelle domande stesse ovvero in apposite dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. Le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico formeranno oggetto di eventuale valutazione, a mente di quanto indicato nel precedente, comma 2, solo se allegate alle domande. 4. Completata la fase di valutazione dei titoli e quella di valutazione degli elaborati nonche' di identificazione degli autori degli stessi, la commissione provvedera' a trasmettere immediatamente i relativi verbali al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I reparto - 1a divisione reclutamento ufficiali - 4a sezione.